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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - NON SUSSISTE - GIURISDIZIONE ORDINARIA - CONSEGUE. IVA - ACCERTAMENTO - TERMINE TRENTA GIORNI - ART. 12 L. 212/00 - VERIFICHE "A TAVOLINO" - APPLICABILITÀ - NON CONSEGUE - IVA - ATTIVITÀ NON FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DI PROFITTI - IMPRESA COMMERCIALE - NON SUSSISTE - ART. 55 TUIR - ART. 2195 C.C. - NON SI APPLICA - IRAP - ACCERTAMENTO - SUSSISTENZA IMPRESA COMMERCIALE - ONERE DELLA PROVA - INCOMBE SULL'AMMINISTRAZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli accertamenti relativi a IVA e IRAP, sostenendo che le cessioni di proprie opere d’arte non integrassero un’attività d’impresa commerciale, poiché effettuate per due anni a prezzi inferiori a quelli di mercato e al solo fine di fronteggiare una situazione contingente di necessità economica. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della verifica per mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 e ha contestato la giurisdizione tributaria sulla materia dei contributi previdenziali omessi.

La decisione

La controversia relativa ai contributi previdenziali è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 è stato ritenuto applicabile soltanto alle verifiche svolte presso la sede dell’attività e non agli accertamenti "a tavolino". Quanto a IVA e IRAP, è stato affermato che l’Amministrazione deve provare concretamente l’esistenza di un’impresa commerciale e non può fondarsi sulla sola astratta idoneità delle cessioni a produrre profitto. In assenza di elementi certi che dimostrino la finalizzazione stabile dell’attività al conseguimento di corrispettivi, le cessioni occasionali effettuate per esigenze contingenti non sono sufficienti a configurare un’impresa commerciale. L’esito è quindi favorevole al contribuente sui profili esaminati.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    termine di trenta giorni per la verifica

    Il termine è funzionale a evitare che una verifica presso i locali del contribuente ostacoli irragionevolmente lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si applica alle verifiche effettuate presso la sede dell’attività, ma non ai controlli documentali o alle verifiche "a tavolino".

  • Art. 55 del TUIR

    Un’attività può qualificarsi come impresa commerciale anche senza una specifica organizzazione, purché presenti una natura commerciale effettiva, desumibile da elementi certi che dimostrino la sua preordinazione stabile al conseguimento di corrispettivi.

  • Art. 2195 del codice civile

    La norma rileva per individuare le attività oggettivamente commerciali, ma la qualificazione fiscale non deriva dalla sola astratta possibilità di ottenere un profitto: occorre verificare concretamente finalità, modalità e stabilità dell’attività svolta.

Massime di principio

  • Le controversie sull’omesso versamento di contributi previdenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria, non a quella tributaria.
  • Il termine di trenta giorni previsto dallo Statuto del contribuente tutela il contribuente quando la verifica si svolge fisicamente presso i locali dell’attività; normalmente non si applica agli accertamenti documentali svolti presso gli uffici dell’Amministrazione.
  • La vendita di beni, anche potenzialmente idonei a generare profitto, non dimostra da sola l’esistenza di un’impresa commerciale: servono elementi concreti di professionalità, abitualità, organizzazione o finalizzazione stabile al conseguimento di ricavi.
  • Cessioni occasionali effettuate per fronteggiare una necessità personale o contingente, soprattutto a condizioni non remunerative, possono non essere considerate attività d’impresa.
  • In caso di contestazione dell’esistenza di un’impresa commerciale, spetta all’Amministrazione finanziaria provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale, inclusa l’effettiva natura imprenditoriale dell’attività.

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