Cassazione Penale, Sentenza n. 42209/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e distrattiva (capo B). Astuni ha contestato il dolo e ha sostenuto di essere una "testa di legno" priva di consapevolezza della gestione contabile e delle distrazioni, chiedendo la riqualificazione in bancarotta semplice; ha poi invocato il giudicato di sentenze penali tributarie. Fiorentini ha dedotto vizi procedurali (inammissibilità della memoria inviata via PEC), ha chiesto la riapertura dell'istruttoria e una perizia contabile, ha contestato le ricostruzioni della curatrice su rimanenze e scritture e ha chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati: la valutazione di fatto dei giudici di merito (Tribunale di Pesaro e Corte d'Appello di Ancona) è stata ritenuta congrua e logica e quindi le censure su dolo, ruolo concreto degli amministratori e sulle prove (prospetto magazzino, verbale GdF) sono state respinte. Sono state confermate le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione nei termini già decisi. Tuttavia la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari perché la commisurazione si era basata su una formulazione dell'art. 216 l. fall. poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.222/2018): la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione concreta della durata delle pene accessorie secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Ricorso per il concorso di persone nei delitti contestati; principio citato per collegare le azioni dei coimputati.
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare
Individua le fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e documentale (n.2). La Corte conferma che la bancarotta documentale 'generica' richiede dolo generico e che la bancarotta distrattiva si configura anche come reato di pericolo (consapevolezza che la distrazione pone in pericolo i creditori).
art. 223 legge fallimentare
Disposizioni sanzionatorie collegate alle fattispecie di bancarotta; richiamata per definire il quadro incriminatore.
art. 219 legge fallimentare
Riferito al cumulo o aggravamento per rilevanza del danno; la Corte valuta correttamente la rilevanza dell'aggravante e delle attenuanti generiche.
art. 216, u.c., legge fallimentare (censurato dalla Corte Cost.)
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»
La formulazione citata è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.222/2018). La Corte di Cassazione ha annullato le pene accessorie applicate in base a quella formulazione e ha rinviato per la loro rideterminazione secondo i criteri costituzionalmente conformi (durata fino a dieci anni, da valutare concretamente).
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; indicato come parametro per la rideterminazione delle pene accessorie da parte del giudice di rinvio.
art. 606 c.p.p.
Norma che elenca i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto molte censure generiche o incongrue rispetto alle fattispecie ammesse in cassazione, con conseguente inammissibilità o infondatezza.
art. 41 c.p.
Richiamato nella doglianza difensiva sulla possibile causa sopravvenuta (crisi del comparto) che interromperebbe il nesso causale; la Corte ricorda che il fallimento non è elemento costitutivo del reato di bancarotta e che la crisi di settore non esclude la pericolosità delle condotte distrattive.
giurisprudenza Corte Costituzionale sent. n.222/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione dell'art. 216 u.c. nella parte che fissava la durata delle pene accessorie in modo invalicabile; tale illegittimità impone la riconsiderazione delle pene accessorie irrogate.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede i fatti: la critica alla valutazione probatoria dei giudici di merito deve dimostrare la palese difformità tra il risultato probatorio obiettivo e quanto ritenuto (travisamento), altrimenti è inammissibile.
- Il ruolo formale di amministratore non esclude responsabilità penale: l'amministratore di diritto ha l'onere di vigilare sui delegati e la sua abdicazione può integrare il dolo generico della bancarotta documentale 'generica'.
- La bancarotta fraudolenta documentale 'generica' richiede dolo generico e può essere integrata dall'irregolare tenuta o dall'omessa tenuta delle scritture che rendono difficoltosa o impossibile la ricostruzione patrimoniale; non è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
- La bancarotta per distrazione è reato di pericolo: è sufficiente la volontà di distogliere beni dal patrimonio con la consapevolezza della prevedibile lesione degli interessi dei creditori, non la causazione effettiva del fallimento.
- Documenti e verbalizzazioni che attestano regolarità formale (es. verbali GdF sulla registrazione IVA) possono non essere decisivi se non contrastano la ricostruzione sostanziale fatta dalla curatela e dagli organi di controllo; la valutazione della loro rilevanza è di merito.
- Richieste istruttorie in appello (perizia, rinnovazione dibattimento) non impongono automaticamente l'accoglimento: il giudice d'appello deve motivare se accoglie, mentre può implicitamente rigettare se ritiene sufficienti gli elementi già raccolti.
- Motivi di cassazione vaghi o non autosufficienti (assenza di atti allegati o di specificità) sono spesso dichiarati inammissibili; è essenziale indicare con precisione il vizio di diritto e gli atti pertinenti.
- Un mutamento normativo o dichiarazione di incostituzionalità che riguarda il parametro di determinazione delle pene accessorie obbliga il giudice di legittimità ad annullare le statuizioni sulle pene accessorie e a rinviare per nuova determinazione conformemente ai criteri costituzionali.
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