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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03995/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che i motivi erano privi di specificità o meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, senza che fosse ravvisabile alcun vizio di motivazione nella decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il primo motivo contestava la penale responsabilità, sostenendo l'assenza della finalità di spaccio e la destinazione al consumo personale; il secondo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo censurava il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; il quarto deduceva un vizio di motivazione della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici o generici, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, fondata su dati fattuali quali il peso della sostanza, la suddivisione in dosi e la detenzione parziale sulla persona e parziale in un circolo ricreativo, elementi incompatibili con l'uso personale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa non ha indicato ragioni specifiche per ritenere applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il motivo è stato ritenuto generico.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante è stata ritenuta generica e reiterativa di censure già respinte con motivazione adeguata dal giudice di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici: censure generiche, assertive o meramente ripetitive di doglianze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
  • La finalità di spaccio della detenzione di stupefacente può essere desunta da indici fattuali come il quantitativo, la suddivisione in dosi e le modalità di detenzione, specie se incompatibili con il mero consumo personale.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una deduzione concreta delle ragioni per cui il fatto sarebbe di particolare tenuità; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti un apparato argomentativo logico e coerente, idoneo a giustificare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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