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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202301197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di una muratura di contenimento e di una rampa di accesso realizzate senza permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno riproposto le censure già dedotte in primo grado, contestando: l'omessa indicazione del numero di raccolta dell'ordinanza; la mancata comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione, per l'omessa indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, anche in relazione al tempo trascorso; l'omessa valutazione del rischio di danneggiamento delle opere preesistenti legittime; l'illegittimità dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ritenuta possibile solo per un intero organismo edilizio; l'omessa indicazione nell'ordinanza dell'area di sedime e dell'eventuale area ulteriore da acquisire; l'erronea qualificazione delle opere come intervento rilevante sul piano urbanistico, sostenendo che si trattasse di muri di cinta pertinenziali e di una rampa di accesso privi di autonoma trasformazione urbanistico-edilizia. Gli appellanti hanno inoltre lamentato la mancata ponderazione degli interessi privati e pubblici. L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR che aveva ritenuto infondate le censure formali, procedimentali, motivazionali e sostanziali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, rilevando anzitutto che esso presentava profili di inammissibilità perché fondato sulla mera riproposizione delle censure di primo grado, senza una specifica critica alla sentenza appellata; lo ha comunque esaminato nel merito e ritenuto infondato. L'omessa indicazione del numero di raccolta non incide sull'identificazione dell'atto e non determina illegittimità. Le opere, considerate globalmente e non atomisticamente, per dimensioni e caratteristiche hanno comportato un rimodellamento della morfologia del terreno e una rilevante trasformazione urbanistica, sicché sono qualificabili come nuova costruzione. Non sono pertinenze urbanistiche, poiché tale nozione è più restrittiva di quella civilistica e riguarda soltanto opere accessorie di modesta entità, non opere dotate di autonomia funzionale e autonomo valore di mercato. Essendo le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, è corretta l'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e della sanzione demolitoria, non essendo prevista in tale fattispecie una sanzione pecuniaria alternativa. Il principio di proporzionalità non è violato, poiché l'esercizio del potere repressivo è vincolato. La verifica della concreta fattibilità della demolizione e dell'eventuale sostituzione con una sanzione pecuniaria, nei casi previsti dalla legge, appartiene alla fase esecutiva e richiede una specifica richiesta dell'interessato; essa non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione. L'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l'interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa; pertanto l'ordinanza non deve motivare specificamente sull'interesse pubblico attuale né comparare gli interessi privati. Per la stessa ragione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né la partecipazione dell'interessato. L'ordinanza è sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e l'indicazione delle norme violate e, trattandosi di atto vincolato, i vizi procedimentali non determinano comunque l'annullabilità nei limiti dell'art. 21-octies l. 241/1990. La mancata o inesatta indicazione dell'area di sedime non illegittima l'ingiunzione a demolire: l'individuazione del bene, dell'area di sedime e dell'eventuale area ulteriore deve essere effettuata nell'eventuale successivo atto di acquisizione, con specifica motivazione per l'area ulteriore e nel limite del decuplo della superficie abusiva. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, l'ingiunzione di demolizione costituisce la sanzione tipica e vincolata; la disposizione non prevede una sanzione pecuniaria alternativa nella fase di adozione dell'ordine demolitorio.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La valutazione della possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria riguarda la diversa fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La valutazione della concreta impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme riguarda la diversa fattispecie degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    In quanto atto vincolato, l'ordinanza di demolizione non è annullabile per vizi procedimentali quando sia comunque accertato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione adottato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in assenza di permesso di costruire è un atto vincolato e doveroso; è sufficiente che descriva le opere abusive e indichi le norme violate, senza necessità di una motivazione specifica sull'interesse pubblico attuale o di una comparazione con gli interessi privati.
  • La realizzazione sine titulo di opere edilizie determina un illecito permanente e rende in re ipsa l'interesse pubblico alla demolizione, anche quando sia trascorso un considerevole periodo di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
  • La repressione dell'abuso edilizio mediante ordine di demolizione non richiede, in ragione della natura vincolata del potere, la previa comunicazione di avvio del procedimento né la partecipazione procedimentale dell'interessato.
  • Muri di contenimento e rampe di accesso devono essere valutati unitariamente; quando, per dimensioni e caratteristiche, rimodellano la morfologia del terreno e producono una rilevante trasformazione urbanistica, integrano una nuova costruzione e non una pertinenza urbanistica.
  • La mancata indicazione nell'ordine di demolizione dell'area di sedime e dell'eventuale area ulteriore non determina l'illegittimità dell'ingiunzione: tali aree devono essere individuate e motivate nell'eventuale successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, nel rispetto dei limiti di legge.
  • La verifica della concreta possibilità di demolizione e dell'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, quando prevista dalla disciplina applicabile, appartiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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