Cassazione Penale, Sentenza n. 10676/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione relativamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (irrogata per 2 anni). Si censura l'assenza di motivazione grafica e sostanziale, la mancata considerazione dei fatti attenuanti (assenza di stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, tempestivo comportamento della ricorrente, risarcimento alle parti civili, età e incensuratezza), e la mancata specifica applicazione o considerazione della riduzione obbligatoria prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada (riduzione fino a un terzo in caso di applicazione della pena secondo art. 444 c.p.p.). Inoltre si lamenta il mancato richiamo ai parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada nella determinazione della durata della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia. La Corte ha precisato i principi applicabili: 1) il giudice del patteggiamento deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non pattuite dalle parti; 2) la clausola delle parti che disciplini durata o esclusione delle sanzioni accessorie non vincola il giudice; 3) dopo la sentenza della Corte costituzionale n.88/2019 il giudice può sostituire la revoca con la sospensione in assenza delle aggravanti di alcool o stupefacenti, ma deve motivare la scelta e, quando la sospensione deriva da patteggiamento, deve indicare la riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, e valutare i parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada; 4) la quantificazione della sospensione è autonoma rispetto alla motivazione della pena e richiede specifica motivazione attinente ai parametri della circolazione stradale.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma penale relativa all'omicidio stradale; indica il reato per il quale è stata applicata la pena con patteggiamento.
art. 222 Codice della Strada
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale
Prevede le sanzioni accessorie (sospensione/revoca) per reati stradali e stabilisce l'obbligatorietà della riduzione 'fino a un terzo' della sospensione quando la pena è applicata con patteggiamento; la Corte interpreta la formula come obbligatoria nella scelta della riduzione, ma lascia al giudice la determinazione quantitativa entro il limite 'fino a un terzo' in base ai parametri del caso.
art. 218, co. 2 Codice della Strada
Contiene i parametri da usare per quantificare la durata delle sanzioni accessorie (gravità della violazione, entità del danno, pericolo creato dalla circolazione futura); il giudice deve tenere conto di tali criteri nella determinazione della sospensione.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ricorda che l'accordo delle parti non esclude l'obbligo del giudice di applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 222 che impediva al giudice, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio/lesioni stradali, di disporre la sospensione piuttosto che la revoca quando non ricorrono particolari aggravanti; ha dunque lasciato al giudice la possibilità di scegliere la sospensione in alternativa alla revoca in assenza delle aggravanti.
art. 606 c.p.p.
Dispositivo di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il ricorso avverso patteggiamento quando si censurano omissioni o errori nell'applicazione delle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non incluse nell'accordo tra le parti; le pattuizioni su tali sanzioni non vincolano il giudice.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019, per i reati di omicidio o lesioni stradali, in assenza delle aggravanti (alcool/stupefacenti) il giudice può sostituire la revoca della patente con la sospensione, ma deve motivare la scelta in relazione alla gravità del fatto.
- Quando la sospensione della patente è applicata in sede di patteggiamento il giudice deve indicare in motivazione la riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis (riduzione fino a un terzo) e motivare la misura sulla base dei parametri dell'art. 218, co. 2, cod. strada.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla motivazione della pena penale e richiede specifiche ragioni attinenti alla pericolosità della condotta e ai parametri previsti dal codice della strada; l'assenza di motivazione su tale punto costituisce vizio grave suscettibile di annullamento e rinvio.
- Nei casi con assenza di aggravanti (es. nessuna guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), fatti attenuanti quali età, incensuratezza, collaborazione, risarcimento delle vittime e comportamento immediato sul luogo devono essere valutati dal giudice nella graduazione della misura della sospensione.
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