Sentenza n. 173/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 77/24 del 10.05.2024, emessa all’esito del giudizio R.G. n. 153/22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 77/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la Carta del docente per tre annualità. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto a dare esecuzione alla decisione, riconoscendo all'interessata quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese, mentre la difesa erariale ha aderito alla richiesta di cessazione, contestando soltanto la regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'esecuzione sopravvenuta della sentenza ottemperanda avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il principio di soccombenza, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
art. 114 c.p.a.
Norma implicitamente rilevante per il giudizio di ottemperanza, non specificamente richiamata nel ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale e sopravvenuta del giudicato da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché la pretesa sostanziale azionata è stata pienamente soddisfatta.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il principio di soccombenza, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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