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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06027/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in concorso aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di persone nel reato, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 110 c.p.; 2) vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante dell'uso di mezzo fraudolento ex art. 625, n. 2, c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, per quelli relativi alle attenuanti, anche generici e non specifici, perché non confrontati in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e tesi a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato in modo non illogico la configurabilità del concorso di persone nel reato sulla base delle fonti di prova. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove sull'aggravante, mentre la decisione di merito aveva offerto una motivazione logicamente corretta sull'applicazione dell'art. 625, n. 2, c.p. Il terzo e il quarto motivo sono stati considerati generici e privi di specificità, in quanto riproponevano argomenti già disattesi o non indicavano gli elementi concreti a sostegno delle censure; per tale ragione è stata richiamata l'inammissibilità derivante dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato; la Corte evidenzia che la motivazione di merito sulla sua sussistenza era adeguata e non manifestamente illogica

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, confermata nella decisione di merito

  • art. 625, n. 2, c.p.

    aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento; la Corte ritiene corretta la motivazione di merito sull'applicabilità dell'aggravante

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il motivo sul suo mancato riconoscimento è stato ritenuto manifestamente infondato

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiama il requisito di specificità del motivo di impugnazione, che deve indicare gli elementi posti a fondamento della censura

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove: il motivo è inammissibile o manifestamente infondato se si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito senza evidenziare un vizio effettivo della motivazione.
  • La censura contro la configurazione del concorso di persone nel reato deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le fonti di prova valorizzate dal giudice di merito; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
  • Lamentare il mancato riconoscimento di attenuanti richiede un motivo specifico, che indichi gli elementi di fatto e di diritto trascurati dalla decisione impugnata; il mero richiamo a deduzioni già esaminate non soddisfa il requisito di specificità.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso, quando non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata, integra una causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina codicistica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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