Cassazione Penale, Sentenza n. 1041/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'appello cautelare. La difesa ha sollevato quattro motivi: 1) censura della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sostenendo che il ricorrente aveva cessato le cariche il 20-08-2020 e avesse ruolo meramente formale/contabile (non gestionale), presenza di altro depositario delle scritture, esito negativo delle perquisizioni e mancata rilevanza di intercettazioni e documenti (chiavetta USB consegnata dal ricorrente); 2) contestazione delle esigenze cautelari per difetto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, dato il consistente lasso temporale e la cessazione dei rapporti societari; 3) vizio di motivazione sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, con riferimento anche alla subentrata tenuta delle scritture contabili da parte di altra società (Wib s.r.l.); 4) inosservanza dell'art. 2380-bis c.c., lamentando che la responsabilità non possa derivare automaticamente dalla carica formale dell'amministratore senza specifici indizi di partecipazione alla gestione criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del Riesame in ordine alla sussistenza, nella fase cautelare, di gravi indizi di colpevolezza riguardo ai capi 28 e 29 (art. 8 e art. 2 d.lgs. n. 74/2000) relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e alla gestione di IVA. La Corte ha ritenuto coerente e non manifestamente illogica la motivazione che ha valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, la consulenza contabile, le intercettazioni e le dichiarazioni del coindagato Intelisano, nonché la posizione formale e le competenze tecniche del ricorrente. Ha inoltre confermato l'attualità e la proporzionalità delle esigenze cautelari, ritenendo adeguata la misura interdittiva (divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi o amministrativi per un anno). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente (conseguenze processuali previste, inclusa la condanna alle spese).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Articolo richiamato in relazione al reato contestato (frode fiscale/fatture per operazioni inesistenti); la Corte lo considera quale oggetto dell'imputazione provvisoria valutata alla stregua dei gravi indizi.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Articolo relativo a fattispecie tributarie contestate; la Corte conferma che, ai fini cautelari, gli indizi raccolti sono idonei a far ritenere una qualificata probabilità di responsabilità.
codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis
Richiamato per spiegare il criterio della valutazione indiziaria in sede cautelare; la Corte sottolinea che per le misure cautelari non è richiesto lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi necessario per la condanna.
codice di procedura penale, art. 192 (commi 2, 3 e 4)
Evidenziata la distinzione tra i requisiti degli indizi per il giudizio di merito (comma 2) e i requisiti applicabili in sede cautelare (commi 3 e 4 richiamati dall'art. 273): la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla valutazione indiziaria in cassazione.
codice civile, art. 2380-bis, comma 1 (seconda frase)
Norma richiamata dalla difesa per sostenere che gli amministratori devono compiere atti inerenti all'oggetto sociale e che non può presumersi partecipazione gestionale soltanto per la carica formale; la Corte però ritiene che, alla luce degli elementi probatori, la posizione formale e le competenze del ricorrente consentivano di ritenere la sua possibile partecipazione al disegno fraudolento.
Massime di principio
- In sede cautelare la nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' richiede una qualificata probabilità, non la stessa precisione richiesta per la condanna definitiva: è sufficiente un quadro indiziario coerente e razionale.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi è limitato: la Cassazione verifica soltanto la correttezza formale e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, senza poter rivedere i fatti o riallestire valutazioni probatorie alternative.
- La mera cessazione formale da cariche sociali non esclude automaticamente la rilevanza indiziaria se risultano altri elementi che collegano l'indagato alle operazioni contestate (es. intercettazioni, accertamenti contabili, dichiarazioni di terzi).
- La competenza tecnica o il ruolo professionale del soggetto (es. commercialista/consulente fiscale) può essere valutato come elemento che rende più probabile la conoscenza delle anomalie e quindi la sua partecipazione al disegno criminoso.
- La proporzionalità della misura cautelare viene valutata tenendo conto della gravità del fatto, del ruolo del soggetto rispetto agli altri indagati e dell'attualità del pericolo di reiterazione; misure interdittive di durata limitata possono essere ritenute adeguate anche se il ruolo è meno rilevante rispetto ad altri coindagati.
- Per impugnare con successo misure cautelari in cassazione è necessario denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; censure che propongono una diversa lettura delle prove difficilmente ottengono accoglimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 985/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 986/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 989/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 990/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 992/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 994/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →