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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34107/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’espropriazione forzata presso terzi iniziata sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di somme. La società creditrice notificava l’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c.; la società debitrice proponeva opposizione sostenendo che il pignoramento fosse invalido perché eseguito in forza di un titolo che, al momento del perfezionamento del pignoramento, era stato sospeso dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Il tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo che non operasse, per il pignoramento presso terzi, il principio della scissione degli effetti della notificazione e che la perdita di efficacia esecutiva del titolo al momento della notifica rendesse inefficace il pignoramento. In cassazione la società creditrice deduceva violazione dell’art. 149 c.p.c. e del principio di scissione degli effetti della notificazione, nonché dell’art. 543 c.p.c., sostenendo che il pignoramento fosse legittimo perché gli effetti per il notificante si erano prodotti sin dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La Corte ha però rilevato d’ufficio che nel giudizio di opposizione non era stato evocato il terzo pignorato, litisconsorte necessario, ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso perché la sentenza impugnata, non avendo qualificato in modo espresso l’opposizione, doveva essere impugnata con appello e non con ricorso straordinario per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario e che la sua pretermissione integra una nullità rilevabile d’ufficio; dall’altro, ha ritenuto superfluo disporre la rimessione al giudice di primo grado perché il ricorso era comunque inammissibile. La sentenza di merito era stata emessa su una opposizione che, per il contenuto sostanziale della doglianza, integrava opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., impugnabile con appello e non con ricorso straordinario per cassazione. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    atto di pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ.

    disciplina il pignoramento presso terzi; la Corte lo richiama per qualificare la procedura esecutiva e il tipo di opposizione proposta.

  • art. 149 c.p.c.

    violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e delle altre norme positive del principio di scissione degli effetti della notificazione

    la ricorrente invocava il principio di scissione degli effetti della notificazione, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 373 c.p.c.

    sospensione dell o stesso disposta ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.

    viene richiamato come causa di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base del pignoramento.

  • art. 615 c.p.c.

    tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

    la contestazione circa l’inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo integra opposizione all’esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 360 c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

    è la norma processuale invocata per il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    qualificabile come straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso contro sentenza di primo grado è stato qualificato come ricorso straordinario, ma non era il mezzo corretto perché la decisione era appellabile.

  • art. 383 c.p.c.

    ai sensi del combinato disposto dei menzionati artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.

    viene richiamato per la regola della cassazione con rinvio in caso di mancata integrazione del contraddittorio, regola non applicata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 354 c.p.c.

    ai sensi del combinato disposto dei menzionati artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.

    richiamato come base della rimessione al primo giudice quando vi sia litisconsorzio necessario pretermesso.

  • art. 175 c.p.c.

    ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.

    è richiamato per il dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e garantire la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.

    concorre a fondare il potere-dovere del giudice di gestire il processo in modo efficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità, legittima il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    interviene a modificare la disciplina del contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13

    richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; la sua omissione integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
  • Quando il giudice di merito non qualifichi in modo espresso la tipologia di opposizione esecutiva, la qualificazione del mezzo di impugnazione va effettuata in base al contenuto sostanziale della domanda o eccezione proposta, non alla mera intestazione formale del provvedimento.
  • La contestazione che investe l’esistenza o l’efficacia del titolo esecutivo e, quindi, il diritto stesso a procedere ad esecuzione, integra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la sentenza che la decide è impugnabile con appello, non con ricorso straordinario per cassazione.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può evitare la rimessione della causa al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio, se ciò si tradurrebbe in un’attività processuale inutile rispetto alla formazione del giudicato.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione non può essere utilmente scrutinato se il ricorso è dichiarato inammissibile per errore nel mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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