Sentenza del 27/05/2015 n. 10899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione degli avvisi di accertamento relativi a IRPEG, interessi e sanzioni per gli anni d’imposta 1996 e 1997. La società sosteneva di non aver ricevuto personalmente gli avvisi, notificati il 27 novembre 2002 al curatore fallimentare, poiché il fallimento era stato revocato con sentenza successivamente confermata. L’Agenzia delle Entrate contestava tale ricostruzione, sostenendo che, al momento della notifica, la revoca del fallimento non era ancora passata in giudicato e che il curatore conservava la rappresentanza della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la controversia nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che la revoca del fallimento produce il ritorno in bonis soltanto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; fino ad allora il curatore resta l’organo competente a ricevere gli atti destinati alla società. La notificazione degli avvisi al curatore era quindi valida. Anche l’eventuale mancata notificazione personale al fallito non avrebbe comportato la nullità della cartella, ma soltanto l’impossibilità di considerare definitivo l’accertamento nei suoi confronti, consentendogli eventualmente di impugnarlo dal momento dell’effettiva conoscenza. Poiché la società aveva contestato solo la notificazione e non la pretesa tributaria, il ricorso introduttivo è stato respinto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267 del 1942, legge fallimentare, art. 16, comma 2
La sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente esecutiva.
La sentenza di fallimento continua a produrre i suoi effetti durante il giudizio di impugnazione; tali effetti cessano soltanto quando la sentenza che revoca il fallimento passa in giudicato.
Regio Decreto n. 267 del 1942, legge fallimentare, art. 19
La proposizione del reclamo può consentire la sospensione della liquidazione dell’attivo, ma non determina automaticamente la sospensione degli effetti della dichiarazione di fallimento.
Art. 145 c.p.c.
Durante il fallimento, la notificazione degli atti destinati alla società può essere effettuata al curatore, quale organo munito della rappresentanza processuale e sostanziale connessa alla procedura concorsuale.
Art. 24 Cost.
La mancata notificazione personale alla società non determina necessariamente una lesione irreparabile del diritto di difesa: ove l’atto sia stato notificato al curatore, l’eventuale conseguenza è la possibilità per il fallito di impugnarlo dal momento dell’effettiva conoscenza, non la nullità automatica della cartella.
Cassazione n. 14987/2000
Anche qualora fosse necessaria la notificazione personale al fallito, l’omissione non rende nullo l’atto già notificato al curatore, ma impedisce che l’accertamento divenga definitivo nei confronti del fallito fino alla sua effettiva conoscenza.
Massime di principio
- La revoca del fallimento non produce immediatamente il ritorno in bonis: fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, il curatore continua a rappresentare la società e può ricevere validamente gli atti tributari.
- Per valutare la validità di una notificazione occorre fare riferimento alla situazione giuridica esistente alla data della notifica, non a eventi o decisioni divenuti definitivi successivamente.
- La notificazione al curatore, quando il fallimento è ancora efficace, è normalmente idonea a far decorrere gli effetti processuali e tributari dell’atto.
- L’eventuale omissione della notificazione personale al soggetto fallito non comporta automaticamente la nullità della cartella; può incidere sulla decorrenza dei termini e sulla definitività dell’accertamento nei suoi confronti.
- Chi impugna una cartella per vizi di notificazione dovrebbe contestare, se ne ricorrono i presupposti, anche il merito della pretesa tributaria: la sola contestazione della notifica può non essere sufficiente a ottenere l’annullamento quando la notifica al curatore è ritenuta valida.
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