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Sentenza

Sentenza n. 3379/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 296/2025 pubblicata il 18.09.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Varese - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 697/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Varese.

Giustizia amministrativa202601257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale Ordinario di Varese - Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti e degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'integrale inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale Ordinario di Varese n. 296/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 per il servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.390,18, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, notificato il 2 aprile 2026, sostenendo di avere già adempiuto mediante il pagamento effettuato il 13 gennaio 2026. La ricorrente ha replicato che il pagamento aveva riguardato soltanto l'importo principale, mentre restavano dovuti gli interessi legali previsti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la domanda nella parte in cui denunciava il totale inadempimento, poiché l'importo principale risultava già pagato il 13 gennaio 2026. Ha invece accolto il ricorso limitatamente agli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo, dichiarando la parziale inottemperanza del Ministero e ordinandogli di accreditarli entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto per lo stesso titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e conclusione dell'incarico entro i successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 7 CCNL 31 agosto 1999

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato presupposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia già corrisposto l'importo principale dovuto in base al giudicato, è inammissibile la domanda volta a far dichiarare un integrale inadempimento rispetto a tale obbligazione già soddisfatta.
  • L'adempimento parziale dell'obbligazione stabilita dal giudicato non esclude l'ottemperanza per le componenti ancora dovute: il giudice può dichiarare la parziale inottemperanza e ordinare il pagamento degli interessi legali riconosciuti dalla pronuncia presupposta.
  • Nel giudizio di ottemperanza contro un'amministrazione debitrice, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, con il compito di determinare quanto ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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