Sentenza n. 604/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inesatta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 68/2025, con riferimento ai criteri di calcolo del risarcimento, alla detrazione degli acconti e alla successiva rivalutazione e maturazione degli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (erede danneggiata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in proprio e quale erede della madre, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza civile che aveva definito il risarcimento dovuto dal Ministero della Salute per danni da emotrasfusione. La sentenza civile aveva stabilito che, per il danno iure hereditatis e per quello iure proprio, gli importi risarcitori dovessero essere dapprima devalutati alla data storica di riferimento, annualmente rivalutati e maggiorati degli interessi sino alle date di pagamento degli acconti; gli acconti dovevano quindi essere detratti dal credito complessivamente maturato a tali date, mentre sulla sola somma residua dovevano essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza, con successiva applicazione dei soli interessi legali. Il Ministero aveva eseguito il pagamento utilizzando un criterio diverso: aveva sottratto gli acconti dagli importi nominali liquidati in sentenza e aveva calcolato le successive componenti accessorie sulla differenza nominale, lasciando separatamente operare gli interessi maturati nella fase precedente. La ricorrente ha dedotto la non conformità di tale conteggio al giudicato, producendo un prospetto analitico alternativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudicato civile avesse un contenuto conformativo puntuale e vincolante quanto al metodo di liquidazione. La detrazione dell’acconto non poteva essere effettuata sull’importo nominale originariamente liquidato, ma doveva incidere sul debito risarcitorio già maturato alla data storica del pagamento, comprensivo della sorte devalutata e rivalutata e degli interessi compensativi maturati fino a quella data. Solo sul residuo così determinato dovevano essere calcolati la successiva rivalutazione e gli interessi compensativi sino al 14 gennaio 2025; da tale data erano dovuti soltanto gli interessi legali fino al saldo. Il criterio ministeriale è stato ritenuto non conforme sia per la voce iure hereditatis sia per quella iure proprio, poiché fondato sulle differenze nominali tra gli importi liquidati e gli acconti. Il TAR ha ordinato al Ministero di rideterminare il dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mantenendo fermo il criterio giuridico indicato dal giudicato. Per l’eventuale inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, con termine di ulteriori trenta giorni dalla richiesta dell’interessata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata utilizzata per la tutela in ottemperanza e per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione.
legge n. 210/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La legge costituisce il fondamento degli indennizzi e dell’assegno una tantum già corrisposti in relazione al danno da emotrasfusione; tali somme dovevano essere detratte dal credito risarcitorio secondo quanto stabilito dal giudicato civile.
art. 2, comma 3, legge n. 210/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’assegno una tantum corrisposto alla ricorrente e da scomputare dalla posta risarcitoria iure proprio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale contiene prescrizioni puntuali sulle modalità di quantificazione del credito, il giudice amministrativo deve verificare la conformità dell’attività esecutiva a tali prescrizioni, anche con riguardo al criterio matematico-contabile concretamente applicato.
- Quando un titolo risarcitorio dispone che un acconto sia detratto alla data storica del pagamento dal credito previamente devalutato, rivalutato e maggiorato degli interessi maturati sino a quella data, l’acconto deve essere sottratto dal debito complessivamente maturato in quel momento e non dall’importo nominale liquidato nel titolo.
- Dopo la detrazione dell’acconto dal credito maturato alla relativa data, la rivalutazione e gli interessi successivi devono essere calcolati esclusivamente sulla somma residua; non è conforme al giudicato lasciare operare separatamente gli interessi della prima fase e applicare le componenti successive alla sola differenza nominale tra capitale liquidato e acconto.
- L’amministrazione conserva, in sede esecutiva, il potere di verificare e correggere i conteggi aritmetici, ma non può modificare il criterio giuridico di liquidazione vincolativamente stabilito dal giudicato.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza per inesatta esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione di rinnovare le operazioni esecutive entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
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