Sentenza n. 4866/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - in parte qua, del Decreto di pensione - atto n. CE1032020000300 e relativa pratica rif. n. 002202000021365 liquidazione T.F.S. (Sig. Mancini Nicola), del Decreto di pensione - atto n. BN1032020001221 e relativa pratica rif. n. 002202300355775 liquidazione T.F.S. (Sig. Di Leva Giuseppe), del Decreto di pensione – atto n. CE1032020002277 e relativa pratica rif. n. 002202000264984 liquidazione T.F.S. (Sig. Cipullo Andrea), del Decreto di pensione – atto n. CE1032021000046 e relativa pratica rif. n. 002202000266905 liquidazione T.F.S. (Sig. Sparano Antonio), del Decreto di pensione – atto n. CE012022952452 e relativa pratica rif. n. 002201900053483 liquidazione T.F.S. (Sig. Di Siero Luigi) oltre ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per i ricorrenti; e per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti ai benefici di calcolo previsti dall’art. 6 bis D.L. 387/1987 oltre arretrati ed accessori di legge, interessi e rivalutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di pensione e prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia Penitenziaria, erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Contestavano i provvedimenti di liquidazione del TFS con cui l'INPS aveva omesso di computare i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987 e introdotto dall'art. 21 della l. 232/1990. Deducevano il diritto al ricalcolo del TFS, agli arretrati e agli accessori, sostenendo che il beneficio spettasse anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla norma. L'INPS aveva opposto, secondo la ricostruzione esaminata dal Collegio, l'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. 165/1997, che disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e subordina il beneficio, per il collocamento a domanda, al pagamento della contribuzione residua.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e riconosce il diritto dei ricorrenti al beneficio, condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di corresponsione del TFS. Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 comprende anche il Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria, e il beneficio spetta agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o TFS previsto dall'art. 6-bis. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non è qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, incidendo soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, fatti salvi gli effetti delle diffide. È negata la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, della l. 412/1991. L'unico soggetto obbligato alla quantificazione e all'erogazione dell'indennità è l'ente previdenziale. Le spese, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori, seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
La disposizione, letta insieme al comma 2, attribuisce i sei scatti anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la nozione di forze di polizia comprende la Polizia Penitenziaria.
art. 21 l. 232/1990
Ha introdotto o sostituito la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987, costituendo base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali.
art. 4 d.lgs. 165/1997
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del TFS o dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Vieta il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria; perciò il beneficio è riconosciuto con gli interessi legali, ma senza rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o del TFS, spetta anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria collocati a riposo a domanda che abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 deve essere interpretata in senso ampio e comprende tutte le forze individuate dall'art. 16 della l. 121/1981, incluso il Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria.
- L'art. 4 del d.lgs. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del TFS o dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina la decadenza dal beneficio, incidendo soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
- La prescrizione del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
- L'obbligo di quantificare ed erogare l'indennità di buonuscita o il TFS grava esclusivamente sull'ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia.
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