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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26803/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente dedotto la pericolosità basandosi solo su carichi pendenti e condanne definitive, senza una effettiva verifica dell'attualità della pericolosità. Si sottolineava che i fatti più recenti valorizzati risalgono al 2021 (misura cautelare per violazione dell'art. 74 DPR 309/1990) e che non vi sarebbero condotte successive a tale data dimostrative di pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito non si siano limitati a richiamare precedenti e carichi pendenti, ma abbiano svolto una valutazione critica (ruoli nell'associazione di narcotraffico, mancanza di redditi leciti, abitualità nella commissione di reati di lucro) idonea a giustificare la misura di prevenzione. Inoltre è richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: non sono pertanto sindacabili in cassazione i meri vizi di motivazione se non nella ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, lett. b), c), d))

    art. 1, lett. b) e c), d.

    Le disposizioni sono state applicate per ritenere la pericolosità generica del ricorrente e legittimare la misura di sorveglianza speciale; la Corte ha valutato complessivamente i fatti e i precedenti ai fini della prevenzione.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come norma delittuosa per i fatti del 2021 in relazione ai quali il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare; utilizzato come elemento di valutazione storica dei comportamenti del ricorrente.

  • d.lgs. 16 settembre 2011, n. 169 (art. 10, comma 3)

    art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011

    Indica che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello nel procedimento di prevenzione può essere proposto solo per violazione di legge; limita il sindacato di legittimità sui motivi di fatto/motivazione.

  • Codice di procedura penale (art. 606, lett. e))

    art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione non è sufficiente in cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (es. sorveglianza speciale) la Corte di Cassazione può sindacare soltanto violazioni di legge: i motivi attinenti al merito o alla valutazione critica degli elementi non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.
  • La semplice contestazione del ricorso alla motivazione dei giudici di merito non è sufficiente in cassazione; occorre dimostrare l'assenza totale di motivazione o che essa sia meramente apparente (cioè priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza).
  • I giudici di merito possono legittimamente valorizzare precedenti penali, carichi pendenti, il ruolo ricoperto in associazioni criminali, l'assenza di redditi leciti e la abitualità in reati a scopo di lucro per ritenere la pericolosità sociale anche in assenza di fatti molto recenti.
  • Per impugnare con successo una misura di prevenzione è strategico dimostrare concretamente l'assenza di attualità della pericolosità (es. prova di buona condotta continuativa, reinserimento sociale, redditi leciti stabili) o che la motivazione sia formalmente carente in modo evidente.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (ad es. somme dovute alla Cassa delle ammende), quindi valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in cassazione.

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