Cassazione Civile, Ordinanza n. 08136/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, secondo la società datrice di lavoro, di somme dovute ai dipendenti a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, da erogarsi sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. In primo grado la società era stata condannata al pagamento complessivo di euro 167.072,32; la Corte d'appello di Roma aveva respinto il suo appello. In cassazione la società propone un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'accordo sindacale e degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il testo negoziale e che la corretta lettura dell'accordo sarebbe stata quella da essa prospettata. I lavoratori resistono con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera contrapposizione tra l'interpretazione dell'accordo sindacale data dalla ricorrente e quella, diversa ma plausibile, accolta dai giudici di merito. Richiamando precedenti conformi, la Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi motivazionali radicali, non già per la semplice preferenza di una diversa lettura del testo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari dei resistenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso era formalmente proposto per violazione di legge, ma la censura in concreto investiva solo l'interpretazione del contratto collettivo/accordo sindacale, non scrutinabile in cassazione se si traduce in mera diversa lettura del testo.
artt. 1362 e ss. c.c.
Le regole di ermeneutica contrattuale costituiscono il parametro per valutare l'interpretazione dell'accordo sindacale; il loro mancato rispetto è deducibile in cassazione solo con specifica indicazione delle violazioni e non con semplice dissenso interpretativo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i propri precedenti conformi rinviando ad essi per ogni ulteriore aspetto non esaminato nel provvedimento.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla violazione dei canoni ermeneutici e su vizi motivazionali radicali.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione, anche se plausibile e più favorevole al ricorrente, a quella adottata dal giudice di merito: è necessario dimostrare l'inesistenza o l'assoluta inadeguatezza dei criteri interpretativi utilizzati o delle ragioni della decisione.
- Quando una clausola negoziale consente più interpretazioni possibili e plausibili, la scelta di una di esse da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione solo perché il ricorrente ne propone un'altra.
- Il senso letterale delle parole è un canone ermeneutico fondamentale, ma non è di per sé decisivo, dovendo essere inserito in un percorso interpretativo complessivo volto a ricostruire la comune intenzione delle parti.
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