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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45276/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso telematicamente tramite PEC a causa della mancata sottoscrizione digitale, da parte del difensore, delle copie informatiche per immagine allegate all'atto. La difesa ha dedotto violazione del principio di ragionevolezza e del principio di autosufficienza del ricorso (sostenendo che l'atto d'impugnazione era completo e gli allegati erano solo agevolativi) e ha invocato l'art. 6 CEDU e la pronuncia della Corte EDU Succi e altri c/Italia per censurare eccessi di formalismo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176), comma 6-bis e 6-sexies, introduce cause di inammissibilità tassative per i depositi telematici e richiede la sottoscrizione digitale anche delle copie informatiche per immagine degli allegati. La mancata firma digitale delle copie degli allegati costituisce di per sé causa di inammissibilità e non è possibile valutare il contenuto degli allegati per aggirare la sanzione. Il motivo fondato sulla CEDU è inammissibile in cassazione (non è tra i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.) e, comunque, è infondato. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176), art.24, comma 6-sexies

    «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4»

    La Corte interpreta la disposizione come fonte di cause di inammissibilità tassative e di stretta applicazione: la mancata sottoscrizione digitale dell'atto o delle copie allegati comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che si possa valutare il contenuto degli allegati per preservare l'impugnazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176), art.24, comma 6-bis

    «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»

    Stabilisce l'obbligo formale che l'atto e le copie informatiche degli allegati siano sottoscritti digitalmente; la Corte ne trae la conseguenza che la mancata sottoscrizione delle copie è causa di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art.591

    Articolo richiamato come limite rispetto al quale l'art.24 introduce ulteriori cause di inammissibilità. Le nuove cause previste dall'art.24 si aggiungono alle ipotesi ordinarie e sono interpretate in modo tassativo.

  • codice di procedura penale, artt.581, 582 comma 1 e 583

    Richiamati dalla norma emergenziale come riferimenti alle modalità ordinarie di deposito: l'art.24 opera una disciplina specifica per il deposito di impugnazioni in forma di documento informatico.

  • codice di procedura penale, art.606

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che la violazione della Costituzione o della Convenzione EDU non costituisce di per sé un motivo di ricorso ai sensi dell'art.606 e non può essere sollevata in quel modo in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art.616

    Norma richiamata per la condanna alle spese: il rigetto dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6 par.1

    Invocata dalle ricorrenti per contestare l'eccesso di formalismo; la Corte segnala che la questione non può essere sollevata come motivo autonomo in cassazione e, comunque, ritiene che l'applicazione della normativa emergenziale rientri nella discrezionalità legislativa.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 (attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134)

    Richiamato come elemento di contesto: il processo penale telematico renderà ordinarie molte delle formalità oggi previste in deroga; ciò non inciderebbe sulla validità della scelta legislativa delle formalità emergenziali in esame.

Massime di principio

  • Quando si deposita un'impugnazione in forma di documento informatico ai sensi dell'art.24 D.L. 137/2020, occorre assicurare la sottoscrizione digitale sia dell'atto di impugnazione sia delle copie informatiche per immagine degli allegati: la loro mancata firma è causa di inammissibilità.
  • Le cause di inammissibilità previste dalla normativa emergenziale sono tassative e vanno interpretate restrittivamente: il giudice non può sanare l'omessa firma valutando il contenuto degli allegati per evitare l'inammissibilità.
  • L'eccezione di eccesso di formalismo fondata su art.6 CEDU non è idonea, di per sé, ad essere sollevata come motivo autonomo in Cassazione e, se ritenuta rilevante, può dare luogo a rimedi diversi (es. questione di legittimità costituzionale).
  • Prima di inviare un ricorso telematico, verificare la conformità tecnica (firma digitale, PEC intestata, registro degli indirizzi certificati, casella destinataria abilitata) perché i vizi formali indicati dalla legge comportano l'inesistenza giuridica dell'atto.
  • Con l'avvento del processo penale telematico le formalità digitali saranno la regola: adeguare procedure e controlli del difensore per evitare l'inammissibilità derivante da carenze formali.

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