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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16238/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro intimazioni di pagamento notificate nel dicembre 2012 sulla base di cartelle che egli assumeva non essergli mai state notificate. I motivi dedotti erano sei: 1) violazione dell'art. 2712 c.c. per avere la CTR ritenuto non disconosciute le relate di notifica prodotte in copia; 2) omessa pronuncia sul difetto di prova della notifica delle cartelle per mancata produzione degli originali; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica non potesse essere eseguita direttamente dal concessionario ma solo da alcuni soggetti abilitati; 4) violazione delle norme sulla notificazione, assumendo che anche in caso di notifica diretta dovessero osservarsi tutte le formalità del codice di rito; 5) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari in ragione dell'asserita invalidità delle notifiche; 6) omessa pronuncia sulla prescrizione di sanzioni e interessi. In via preliminare il ricorrente aveva invocato l'applicazione dello stralcio dei debiti di importo inferiore a 5.000 euro previsto dal d.l. n. 41/2021, sostenendo che il contribuente fosse deceduto nel 2018, e aveva altresì dedotto l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni per effetto del decesso.

La decisione

La Corte ha accolto solo il sesto motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni in ragione del decesso del contribuente, ha respinto tutti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché riesamini la questione della prescrizione degli interessi applicando il principio della prescrizione quinquennale. La domanda sullo stralcio ex d.l. n. 41/2021 non è stata scrutinata in questa sede perché non era stata dimostrata l'intervenuta cancellazione automatica dei debiti mediante allegazione dell'esito dell'interrogazione della posizione debitoria.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021

    debiti inferiori ad € 5 mila ... purché il contribuente abbia nell'anno 2019 un reddito inferiore ad € 30 mila

    lo stralcio automatico presuppone anche il requisito reddituale, che va riferito all'erede o agli eredi, o in difetto all'eredità vacante; inoltre, in giudizio occorre allegare l'esito dell'interrogazione della posizione debitoria per dimostrare l'intervenuto annullamento e la cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 3, d.m. 14 luglio 2021

    l'annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021»

    lo stralcio opera automaticamente per i debiti dei soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di comunicazione al contribuente, ma la parte deve comunque provarne in giudizio l'effettiva applicazione

  • art. 2712 c.c.

    il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; la mera contestazione della mancata ricezione della notifica non basta a contestare la copia della relata

  • art. 2700 c.c.

    l'attestazione di un pubblico ufficiale circa la notificazione dell'atto fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non è necessaria un'apposita relata, salva la conservazione della documentazione da esibire a richiesta

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46/1999

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento

    conferma che il soggetto legittimato alla notifica diretta è il concessionario

  • art. 60 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato insieme alle norme sul rito notificatorio, ma ritenuto assorbito dalla validità della notifica diretta prevista dall'art. 26

  • artt. 137 e segg. c.p.c.

    richiamati dalla parte ricorrente per sostenere l'applicazione delle formalità ordinarie, ma la Corte esclude che ciò travolga la disciplina speciale della notifica diretta della cartella

  • art. 7 l. n. 890/1982

    richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla notifica diretta via posta disciplinata specialmente dall'art. 26

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo ai fini della validità della notifica diretta

  • art. 10 l. n. 212/2000

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non idoneo a incidere sulla disciplina dell'interruzione del termine prescrizionale mediante notifica valida

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'impugnazione e ai termini, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione

  • art. 2946 c.c.

    la prescrizione decennale si applica ai tributi erariali principali, e le notifiche valide delle cartelle l'hanno interrotta

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    gli interessi dovuti sui tributi hanno autonoma natura e si prescrivono in cinque anni

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel motivo, ma la Corte distingue le sanzioni, ritenute estinte per morte del contribuente, dagli interessi

  • art. 636/38/15 CTR Piemonte

    provvedimento impugnato cassato nei limiti accolti

  • art. 26 d.P.R. n. 600/1973

    citato nel testo del motivo, ma la disciplina effettivamente scrutinata è quella dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, circostanziato ed esplicito: la sola allegazione di non avere ricevuto l'atto non è sufficiente a contestare la relata prodotta in copia.
  • La notifica della cartella esattoriale può essere validamente eseguita anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R; in tale ipotesi il perfezionamento avviene con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non occorre una relata di notifica separata.
  • L'attestazione di notificazione proveniente da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso circa i fatti attestati come avvenuti in sua presenza, con conseguente superamento delle contestazioni generiche sulla materiale notificazione.
  • Ai fini dello stralcio automatico dei debiti di modesto importo, il requisito reddituale deve essere verificato in relazione al soggetto legittimato al beneficio, e in giudizio la parte deve dimostrare documentalmente l'avvenuto annullamento del debito.
  • La notifica valida della cartella interrompe la prescrizione del credito tributario principale, che per i tributi erariali segue il termine decennale; per gli interessi, invece, opera l'autonoma prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c.
  • Le sanzioni amministrative tributarie, ove venga accertato il decesso del contribuente, si estinguono per il venir meno del soggetto passivo, con estensione dell'effetto estintivo ai relativi accessori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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