Cassazione Civile, Ordinanza n. 01401/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio, all'esito di indagini anche finanziarie svolte nei confronti di un medico professionista, contestava che una società di cui il contribuente e la moglie erano soci unici fosse stata utilizzata come soggetto fittiziamente interposto per far transitare gran parte dei compensi percepiti per interventi chirurgici. Contestava inoltre movimenti non giustificati su un conto corrente cointestato. Ne seguiva un avviso di accertamento per l'anno 2007, con recupero a tassazione di maggior reddito IRPEF, maggior volume d'affari IRAP e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era accolto solo in parte: veniva esclusa l'interposizione fittizia della società e, per effetto della giurisprudenza costituzionale sui prelievi bancari, venivano espunti anche i prelevamenti; restava confermato il recupero dei versamenti. L'Ufficio appellava solo il capo relativo all'interposizione fittizia, ma la CTR rigettava l'appello. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 37 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la prova presuntiva dell'effettivo possesso del reddito da parte del contribuente, attribuendo rilievo a circostanze irrilevanti e a una perizia di parte non adeguatamente confrontata con gli indici presuntivi raccolti dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso che la censura mirasse a un nuovo accertamento di fatto, qualificandola come corretta applicazione della disciplina dell'interposizione reddituale. Ha riaffermato che, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione può provare con presunzioni gravi, precise e concordanti che il contribuente è l'effettivo possessore del reddito per interposta persona; la prova riguarda l'effettivo possesso del reddito, non la mera fittizietà dell'interposizione, e non è necessario un comportamento fraudolento, essendo sufficiente l'uso improprio o deviato di uno strumento lecito idoneo a eludere l'imposizione. La CTR, secondo la Cassazione, non aveva applicato tali principi, avendo valorizzato elementi non decisivi e una consulenza di parte senza confrontarla criticamente con gli indici presuntivi esposti nell'avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia motivando in conformità ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che, in tema di interposizione reddituale, l'Ufficio deve dimostrare con presunzioni l'effettivo possesso del reddito da parte del contribuente
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri quando sia provato, anche per presunzioni, che egli ne è l'effettivo possessore; la prova non riguarda la sola fittizietà dell'interposizione ma l'effettiva riferibilità sostanziale del reddito
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37
la norma mira a riallineare la tassazione al reale percettore del reddito, privilegiando la sostanza sulla forma e la realtà sull'apparenza
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
richiamata nel giudizio di merito per escludere la legittimità del recupero dei prelevamenti bancari
Cass. 25/07/2022, n. 23231
richiamata per affermare che ciò che rileva è l'effettivo possesso del reddito, a prescindere dalla titolarità formale
Cass. 17/02/2022, n. 5276
richiamata per ribadire che la prova dell'interposizione può essere fornita anche mediante elementi indiziari
Cass. 23/06/2021, n. 29228
richiamata per affermare che l'interposto non è soggetto passivo d'imposta se il reddito è effettivamente posseduto dall'interponente
Cass. 27/04/2021, n. 11055
richiamata per precisare che non è necessario un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio o deviante di uno strumento lecito
Cass. 30/03/2023, n. 9051
richiamata per affermare che la consulenza tecnica di parte è un'allegazione difensiva a contenuto tecnico e può essere prodotta anche in appello
Massime di principio
- In tema di interposizione reddituale ex art. 37 d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- L'oggetto della prova non è la mera fittizietà del soggetto interposto, ma l'effettivo possesso del reddito in capo all'interponente, cioè la riferibilità sostanziale del reddito al contribuente accertato.
- La disciplina dell'interposizione opera secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma: rileva il soggetto che dispone uti dominus delle risorse e non quello che ne appare titolare formalmente.
- Ai fini dell'accertamento tributario dell'interposizione non è necessario dimostrare un comportamento fraudolento in senso stretto; è sufficiente l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico idoneo a eludere l'imposizione.
- Il giudice di merito deve confrontare criticamente gli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio con le difese tecniche della parte privata, senza fondare il proprio convincimento su circostanze irrilevanti rispetto alla fattispecie tributaria contestata.
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