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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8856/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. denunciando errore di fatto per omessa o travisata valutazione di quattro profili: 1) mancata considerazione della sentenza C-140/2020 della Corte di Giustizia e della compatibilità delle prove atipiche (videoriprese e geolocalizzazione); 2) assenza di autorizzazione per l'apposizione di una seconda microspia in luogo di privata dimora e carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; 3) omissioni sull'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e sulle proroghe di indagine (art. 405) anche alla luce dell'art. 335‑quater; 4) carenza motivazionale della sentenza di merito in punto qualificazione dell'azione (cessione vs mera trattativa) e, in generale, contestazione della valutazione probatoria.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno predisposto un inquadramento chiaro e ordinato delle questioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p., presentando esposizioni ridondanti e fuori perimetro. Sotto il profilo dell'art. 625-bis, la Corte ha affermato che non sussiste un errore percettivo decisivo: i motivi contestati erano stati compresi e trattati nella sentenza impugnata o attengono a valutazioni di merito non sindacabili con il rimedio per errore di fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Ricorso straordinario per errore di fatto

    Rimprovera la Corte: il rimedio è limitato a errori percettivi decisivi (svista/svìst), non a valutazioni di merito; l'omesso esame di un motivo rileva solo se si tratta di una svista materiale e decisiva.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Serve un'ordinata enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; i ricorsi vaghi o frammentati sono inammissibili.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Indicazione dei motivi con ragioni di diritto e elementi di fatto

    Richiamato per l'onere di specificazione delle doglianze nell'impugnazione; la violazione determina inammissibilità per genericità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Reati in materia di stupefacenti

    Norma sostanziale contestata in primo grado (concorso nel reato di traffico di cocaina) ma la decisione sul merito non è sindacabile nel ricorso per errore di fatto.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Iscrizione nel registro delle notizie di reato

    La Corte ha ritenuto che non sussista la violazione dedotta dai ricorrenti; la questione è stata esaminata e respinta.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione sulle indagini; la Corte non ha ravvisato omissioni rilevanti riconducibili a errore percettivo.

  • art. 335‑quater cod. proc. pen.

    Modifiche relative a iscrizioni e svolgimento delle indagini

    Richiesta dai ricorrenti nell'argomentazione ma la Corte ha ritenuto la lamentela non suscettibile di rescissione per errore di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Condanna alle spese per ricorso inammissibile

    Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 864

    Norme sulle intercettazioni (richiamato come RD 864/2018 nel provvedimento)

    La Corte ha affrontato la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni richiamando l'orientamento giurisprudenziale; non ha rilevato omissione nella disamina.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C‑140/2020

    Pronuncia comunitaria richiamata dai ricorrenti

    I ricorrenti sostenevano la sopravvenienza; la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza sia stata compresa e adeguatamente valutata e non costituisca omissione percettiva decisiva.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è limitato a errori percettivi decisivi (svista materiale) e non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o la prova.
  • Per evitare l'inammissibilità per genericità, il ricorso deve contenere un inquadramento ordinato e sintetico delle doglianze, con l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ciascun motivo.
  • L'omesso esame di un motivo dà luogo a rescissione solo se il ricorrente dimostra che l'omissione è stata una svista percettiva e decisiva; censure assorbite da altri motivi non configurano errore di fatto.
  • Questioni tecniche come utilizzabilità di intercettazioni, videoriprese o geolocalizzazioni e autorizzazioni per attività tecniche devono essere contestate in modo specifico e, se costituiscono valutazione di merito, non sono rimesse al rimedio per errore di fatto.
  • Se il ricorso si limita a ripetere argomenti già esposti in forma ridondante o frammentata, il giudice di legittimità può dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'onere di specificazione (art. 606 c.p.p.).

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