Cassazione Penale, Sentenza n. 8856/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. denunciando errore di fatto per omessa o travisata valutazione di quattro profili: 1) mancata considerazione della sentenza C-140/2020 della Corte di Giustizia e della compatibilità delle prove atipiche (videoriprese e geolocalizzazione); 2) assenza di autorizzazione per l'apposizione di una seconda microspia in luogo di privata dimora e carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; 3) omissioni sull'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e sulle proroghe di indagine (art. 405) anche alla luce dell'art. 335‑quater; 4) carenza motivazionale della sentenza di merito in punto qualificazione dell'azione (cessione vs mera trattativa) e, in generale, contestazione della valutazione probatoria.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno predisposto un inquadramento chiaro e ordinato delle questioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p., presentando esposizioni ridondanti e fuori perimetro. Sotto il profilo dell'art. 625-bis, la Corte ha affermato che non sussiste un errore percettivo decisivo: i motivi contestati erano stati compresi e trattati nella sentenza impugnata o attengono a valutazioni di merito non sindacabili con il rimedio per errore di fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Ricorso straordinario per errore di fatto
Rimprovera la Corte: il rimedio è limitato a errori percettivi decisivi (svista/svìst), non a valutazioni di merito; l'omesso esame di un motivo rileva solo se si tratta di una svista materiale e decisiva.
art. 606 cod. proc. pen.
Serve un'ordinata enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; i ricorsi vaghi o frammentati sono inammissibili.
art. 581 cod. proc. pen.
Indicazione dei motivi con ragioni di diritto e elementi di fatto
Richiamato per l'onere di specificazione delle doglianze nell'impugnazione; la violazione determina inammissibilità per genericità.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Reati in materia di stupefacenti
Norma sostanziale contestata in primo grado (concorso nel reato di traffico di cocaina) ma la decisione sul merito non è sindacabile nel ricorso per errore di fatto.
art. 335 cod. proc. pen.
Iscrizione nel registro delle notizie di reato
La Corte ha ritenuto che non sussista la violazione dedotta dai ricorrenti; la questione è stata esaminata e respinta.
art. 405 cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione sulle indagini; la Corte non ha ravvisato omissioni rilevanti riconducibili a errore percettivo.
art. 335‑quater cod. proc. pen.
Modifiche relative a iscrizioni e svolgimento delle indagini
Richiesta dai ricorrenti nell'argomentazione ma la Corte ha ritenuto la lamentela non suscettibile di rescissione per errore di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Condanna alle spese per ricorso inammissibile
Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.
R.D. 18 giugno 1931, n. 864
Norme sulle intercettazioni (richiamato come RD 864/2018 nel provvedimento)
La Corte ha affrontato la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni richiamando l'orientamento giurisprudenziale; non ha rilevato omissione nella disamina.
Sentenza Corte di Giustizia UE C‑140/2020
Pronuncia comunitaria richiamata dai ricorrenti
I ricorrenti sostenevano la sopravvenienza; la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza sia stata compresa e adeguatamente valutata e non costituisca omissione percettiva decisiva.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è limitato a errori percettivi decisivi (svista materiale) e non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o la prova.
- Per evitare l'inammissibilità per genericità, il ricorso deve contenere un inquadramento ordinato e sintetico delle doglianze, con l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ciascun motivo.
- L'omesso esame di un motivo dà luogo a rescissione solo se il ricorrente dimostra che l'omissione è stata una svista percettiva e decisiva; censure assorbite da altri motivi non configurano errore di fatto.
- Questioni tecniche come utilizzabilità di intercettazioni, videoriprese o geolocalizzazioni e autorizzazioni per attività tecniche devono essere contestate in modo specifico e, se costituiscono valutazione di merito, non sono rimesse al rimedio per errore di fatto.
- Se il ricorso si limita a ripetere argomenti già esposti in forma ridondante o frammentata, il giudice di legittimità può dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'onere di specificazione (art. 606 c.p.p.).
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