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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 400/2024 del 29.04.2024, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento iscritto al n. 2968 /2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico della Carta Docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ed erano state liquidate le spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando la notifica della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, ove non vi avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha previsto, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Collegio ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo ministeriale, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato da eseguire.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina attuativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la pronuncia da eseguire è passata in giudicato.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che impone all’amministrazione il pagamento di somme o l’attribuzione di un beneficio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario stabilito da una pronuncia passata in giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche mediante commisurazione agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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