Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite leasing, di un'imbarcazione prodotta da un cantiere tedesco e acquistata dalla società di leasing presso la società fornitrice, con consegna all'utilizzatore finale. L'acquirente-utilizzatore ha riscontrato, alla prima navigazione, gravi vizi costruttivi e soprattutto l'assenza della certificazione CE, ritenuta necessaria per la commercializzazione e la navigazione del bene; i documenti della barca sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera. Un accertamento tecnico preventivo ha confermato i vizi. Il Tribunale ha ritenuto nulla la vendita per contrarietà dell'oggetto a norme imperative, con conseguente nullità anche del leasing collegato; la Corte d'appello ha confermato. La società di leasing ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato un collegamento negoziale tra leasing e vendita, trascurando la documentazione contrattuale che, a suo dire, deponeva per l'autonomia dei due rapporti; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sulla domanda di evitare la restituzione dei canoni già corrisposti, poiché la finanziatrice avrebbe comunque erogato la provvista per l'acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse un errore percettivo ex art. 115 c.p.c., ma piuttosto l'interpretazione del rapporto negoziale e del collegamento tra i contratti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per specifici vizi, qui insussistenti; inoltre la censura è stata ritenuta generica. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la restituzione dei canoni è conseguenza necessaria della nullità del contratto, ratio decidendi non impugnata e dunque ormai incontrovertibile; pertanto non vi era omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non ricorre quando la doglianza investe l'interpretazione del contratto o del collegamento negoziale, non un errore percettivo sui fatti o sui documenti.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la statuizione contestata è conseguenza necessaria della ratio decidendi non impugnata, come la restituzione delle prestazioni in caso di nullità del contratto.
artt. 1362 e seguenti c.c.
L'interpretazione della volontà negoziale e dell'eventuale collegamento tra contratti è attività di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi consentiti.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Viene richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sussistenza di un collegamento negoziale tra due contratti dipende dalla volontà delle parti e la sua ricostruzione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e della violazione delle regole ermeneutiche.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore percettivo, mira in realtà a contestare l'interpretazione del contratto o la qualificazione giuridica del rapporto.
- In presenza di nullità del contratto, la restituzione delle prestazioni eseguite costituisce effetto naturale della caducazione del rapporto; pertanto non sussiste omessa pronuncia se il giudice dispone la ripetizione dei canoni in coerenza con la nullità accertata e non impugnata nella ratio.
- Perché il motivo di ricorso sia specifico, non basta richiamare il testo contrattuale: occorre indicare puntualmente gli argomenti per cui quel testo dovrebbe essere interpretato diversamente da come lo ha interpretato il giudice di merito.
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