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Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 6, prot. n. 94522 del 5.08.2025, concernente il «Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per la realizzazione di un polo fieristico e congressuale denominato “U LOCU DA FERA” - Area ex Sanderson di Messina» - CUP G46C22000110002 CIG 933189073D, nella parte in cui viene genericamente affermato che “...la conclusione del subprocedimento di verifica [del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalla normativa di settore in capo ai soggetti collocatisi utilmente in graduatoria] avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il completamento delle verifiche in corso”; e per l’accertamento, in via subordinata, dell’obbligo dell’Amministrazione regionale di concludere il subprocedimento di verifica dei propri requisiti nella veste di vincitori del predetto concorso di progettazione, anche dopo la diffida a provvedere inviata dai ricorrenti via pec il 16.07.2025; e per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., - della nota prot. n. 94522 del 5.08.2025 nella parte in cui viene rigettata l’istanza di accesso presentata dai ricorrenti il 16.07.2025, con il quale veniva richiesto all’Amministrazione regionale di rilasciare copia di tutti gli atti istruttori compiuti dopo il provvedimento di aggiudicazione “...per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, nei riguardi dei sottoscritti aggiudicatari, degli altri quattro partecipanti alla fase di 2° grado nonché nei confronti di tutti gli altri soggetti eventualmente sottoposti a verifica”, precisandosi che “L’interesse dei deducenti al rilascio della documentazione richiesta è evidente in considerazione della loro qualità di partecipanti alla procedura concorsuale, anche al fine difensivo di ottenere la conclusione del procedimento e di smentire la rilevanza della verifica dei requisiti in capo a soggetti diversi dagli scriventi, cui sembra che, invece, l’Amministrazione attribuisca effetti sospensivi e comunque pregiudizievoli nei confronti di costoro”, con conseguente dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare copia della documentazione richiesta, limitatamente agli atti istruttori compiuti “nei riguardi dei sottoscritti aggiudicatari”; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., - del silenzio-diniego formatosi sulla seconda parte dell’istanza di accesso presentata in data 16.07.2025, così come precisata mediante pec del 4.09.2025, con la quale, dettagliandosi la prima istanza di accesso con specifico riguardo agli atti istruttori compiuti con riguardo agli altri partecipanti alla procedura, è stato chiesto il “rilascio dei soli atti di accertamento dei requisiti nei confronti degli altri partecipanti alla procedura ancora con istruttoria non conclusa”.

Giustizia amministrativa202502099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota con cui l’Amministrazione comunicava che la verifica dei requisiti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria sarebbe proseguita senza fissazione di un termine conclusivo e rigettava o non definiva le istanze di accesso agli atti relativi alle verifiche

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, primi classificati in un concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi, contestavano il protrarsi della verifica dei requisiti successiva alla proposta di aggiudicazione e la nota con cui l’Amministrazione si limitava ad affermare che il subprocedimento sarebbe stato concluso nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le verifiche in corso. Deducevano l’illegittimità dell’atto soprassessorio, l’illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto all’obbligo di concludere la verifica e chiedevano, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accesso agli atti istruttori concernenti sia i propri requisiti sia quelli degli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria. Con motivi aggiunti chiedevano inoltre l’accesso ai soli atti di accertamento dei requisiti degli altri partecipanti la cui istruttoria risultava ancora pendente, evidenziando l’interesse difensivo a verificare la tempistica dei controlli. Nel corso del giudizio l’Amministrazione adottava l’aggiudicazione efficace in favore dei ricorrenti, i quali dichiaravano cessato l’interesse alla domanda avverso l’inerzia e sopravvenuto il difetto di interesse sulle domande di accesso, rinunciando altresì alla domanda principale di annullamento della nota.

La decisione

La domanda proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è stata dichiarata cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva concluso il subprocedimento e adottato l’aggiudicazione efficace in favore dei ricorrenti, soddisfacendo integralmente il bene della vita perseguito. Il Tribunale ha ritenuto la pretesa originariamente fondata ai fini della soccombenza virtuale, poiché l’inerzia era venuta meno solo dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento della quota residua delle spese. Le due domande di accesso, proposte ai sensi dell’art. 116 c.p.a., sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione dei ricorrenti; il giudice ha rilevato che l’accesso era funzionale alla possibile coltivazione dell’azione contro il silenzio e che, venuto meno l’interesse a tale azione, era venuto meno anche l’interesse all’ostensione. La domanda principale di annullamento è stata abbandonata mediante rinuncia. Le spese relative alle domande di accesso sono state compensate, mentre l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, per la soccombenza virtuale sulla domanda contro il silenzio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 117 c.p.a.

    La domanda contro il silenzio dell’Amministrazione è divenuta priva di oggetto dopo la conclusione del subprocedimento e l’adozione dell’aggiudicazione efficace.

  • art. 116 c.p.a.

    Le domande di accesso sono state dichiarate improcedibili quando è sopravvenuto il difetto di interesse all’ostensione, poiché l’accesso era funzionale alla domanda contro il silenzio, ormai priva di interesse.

  • art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016

    L’aggiudicazione diviene efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti; nel caso concreto l’adozione dell’aggiudicazione efficace ha soddisfatto la pretesa dei primi classificati.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione conclude il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente all’attività amministrativa sopravvenuta non esclude la valutazione della soccombenza virtuale: se l’amministrazione ha posto fine all’inerzia soltanto dopo la proposizione del ricorso, tale condotta può giustificare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell’interesse al ricorso sino alla decisione; qualora dichiari di aver rinunciato all’azione o di aver perduto l’interesse alla decisione, il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione e non può sostituirsi d’ufficio nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La domanda di accesso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’ostensione documentale era strumentale alla coltivazione di un’azione contro il silenzio e, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse a tale azione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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