Cassazione Civile, Ordinanza n. 14797/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di un professionista che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per varie annualità, salvo quelle 2009 e 2010. Dopo inviti a comparire e indagini bancarie, l'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento con rideterminazione del reddito e della base imponibile IVA, valorizzando come ricavi/compensi i prelievi e i versamenti non giustificati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte. L'Agenzia aveva quindi proposto appello parziale, limitato alla parte non investita dalla pronuncia della Corte costituzionale sui prelievi. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per ritenuta invalidità della notifica/rinnovazione dell'atto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per errata lettura della disciplina delle notifiche tributarie; (2) violazione dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che l'appellante non avesse validamente rinnovato la notificazione nel termine assegnato ex art. 291 c.p.c., nonostante i molteplici tentativi di notifica presso indirizzi diversi, incluso il domicilio eletto presso lo studio legale del contribuente/difensore di sé stesso e altri indirizzi desunti da albi e anagrafe tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando il notificante abbia svolto le ricerche necessarie per individuare il corretto recapito del destinatario e la notificazione non sia andata a buon fine nei luoghi conosciuti, la notifica presso la segreteria della Commissione è conforme alla disciplina applicabile. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva tentato la notificazione in più indirizzi pertinenti e, pertanto, la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa per la rettifica induttiva del reddito nell'accertamento fiscale
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa per la rideterminazione induttiva della base imponibile IVA
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
dedotto come norma sulla notificazione degli atti tributari; la Corte non accoglie la lettura restrittiva della CTR e valorizza la correttezza della procedura seguita dall'Ufficio
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola le variazioni di domicilio/residenza/sede e, in caso di irreperibilità o assoluta incertezza del luogo di notifica, consente la notificazione o comunicazione presso la segreteria della Commissione
art. 291 cod. proc. civ.
richiamato in relazione al termine assegnato per la rinnovazione della notificazione
art. 276, secondo comma, cod. proc. civ.
invocato per giustificare l'esame prioritario del motivo più agevole e assorbente
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
rubrica del primo motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
rubrica del secondo motivo per error in procedendo
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la parte notificante abbia effettuato ricerche diligenti e plurimi tentativi di notifica presso i recapiti risultanti dagli atti e dagli archivi accessibili, l'infruttuoso esito dei tentativi può legittimare il ricorso alla notificazione presso la segreteria della Commissione ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
- L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore ha la funzione di indicare il luogo dello studio; se il notificante dimostra di aver cercato il recapito attuale attraverso gli indirizzi disponibili, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto per una mera pretesa irregolarità della sequenza notificatoria.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che investe una questione logicamente assorbente può essere esaminato per primo, in applicazione del criterio di economia processuale, e la sua fondatezza assorbe gli altri motivi.
- Quando la notificazione dell'atto di appello sia stata tentata in più luoghi pertinenti e la segreteria della Commissione sia stata adita per irreperibilità o incertezza del recapito, non è configurabile una violazione del contraddittorio se la parte non abbia fornito un indirizzo utilmente conoscibile e stabile diverso da quelli utilizzati dal notificante.
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