Sentenza n. 2079/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) dell''Ordinanza del Funzionario del Servizio del Settore Ufficio S.U.A.P. del Comune di Castel Volturno n. -OMISSIS- del 7 Maggio 2024, pubblicata in pari data sull''albo pretorio del Comune di Castel Volturno e notificata al ricorrente in data 8 Maggio 2024, con la quale è stato ordinato al ricorrente di cessare ad horas l''esercizio dell''attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare svolta nell''immobile sito in -OMISSIS- al -OMISSIS-, contraddistinto al catasto al foglio n. -OMISSIS-, di provvedere alla contestuale chiusura del locale in cui viene svolta detta attività, nonché la decadenza della S.C.I.A. protocollo -OMISSIS- del 1 Giugno 2021 – Pratica -OMISSIS- per sopraggiunta mancanza dell''agibilità/abitabilità dei locali; 2) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 29 Aprile 2024, richiamato nel provvedimento sub 1), (asseritamente) mai notificato al ricorrente, con il quale il Funzionario Responsabile dell''Ufficio U.T.C. del Comune di -OMISSIS- ha certificato l''inabitabilità dell''immobile ubicato in -OMISSIS- identificato al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS- subalterno 2; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di cessazione immediata dell'attività commerciale, chiusura dei locali e decadenza della SCIA per sopravvenuta carenza dell'agibilità/abitabilità, nonché certificato di inabitabilità dell'immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli imponeva di cessare ad horas l'attività di vendita al dettaglio, chiudere il locale e subiva la decadenza della SCIA del 2021, nonché il certificato di inabitabilità dell'immobile adottato dall'Ufficio tecnico. La vicenda traeva origine dal danneggiamento di una porzione strutturale dell'edificio causato dall'urto di un'autovettura e dai successivi interventi di ripristino, ritenuti non eseguiti a regola d'arte sulla base di una perizia tecnica commissionata dai proprietari dell'immobile. Il primo motivo deduceva travisamento dei fatti, istruttoria carente ed errata, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e illogicità manifesta, sostenendo che il certificato di inabitabilità fosse stato adottato senza sopralluoghi, saggi o verifiche tecniche dirette e sulla base di un'adesione acritica alla perizia privata, senza autonoma valutazione comunale né adeguata motivazione sulle ragioni dell'urgenza e sull'impossibilità di adottare misure meno afflittive. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, contestando che l'esigenza di celerità connessa alla tutela della pubblica e privata incolumità fosse effettiva e adeguatamente dimostrata. Il ricorrente sosteneva inoltre che la partecipazione avrebbe consentito di produrre documentazione tecnica sulla sicurezza dell'immobile o sulla possibilità di interventi di ripristino. Il Comune chiedeva il rigetto, richiamando la natura doverosa degli atti adottati a fronte della certificata insicurezza dell'edificio; i proprietari intervenuti ad opponendum sostenevano la persistente pericolosità strutturale del fabbricato.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Dopo la proposizione del ricorso e il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. In assenza di repliche o di diverse richieste delle altre parti, il TAR ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse imponesse di non decidere la controversia nel merito e di dichiarare improcedibile l'impugnazione, indipendentemente dalle ragioni della rinuncia all'interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel certificato comunale di inabitabilità quale base normativa della valutazione relativa alle condizioni dell'immobile.
art. 26 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel certificato comunale di inabitabilità.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale fondamento della competenza del funzionario responsabile che ha adottato il certificato di inabitabilità.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato nell'ordinanza impugnata e censurato dal ricorrente con riguardo alla mancata comunicazione di avvio; la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, se non seguita da repliche o diverse richieste delle parti, comporta l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalle ragioni della sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può definire la controversia nel merito e deve pronunciare l'improcedibilità dell'impugnazione.
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