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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 830/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. per l'esistenza di una "locale" di 'ndrangheta a Stilo. Il ricorrente ha denunciato carenza e illogicità della motivazione con riferimento alle intercettazioni eteroaccusatorie di Giuseppe Furina e alla loro rilevanza a suo carico; omessa o illogica valutazione degli elementi di prova favorevoli alla difesa (giudicati, dichiarazioni del collaboratore Belnome, indagini difensive); travisamento della prova e uso di elementi non acquisiti; mancata considerazione della memoria difensiva e delle indagini difensive; e violazioni nella valutazione dei presupposti dell'art. 416-bis (mancata dimostrazione dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice, del programma criminale comune, dei legami strutturali con la 'ndrangheta e dell'effettiva partecipazione e ruolo del ricorrente nella presunta associazione). Sono stati poi depositati motivi aggiunti che riproponevano censure analoghe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari a supporto della esistenza autonoma di una consorteria mafiosa riconducibile a Fernando Spagnolo e, soprattutto, insufficienti le ragioni probatorie a carico di Ilario Spagnolo. La sentenza rileva che la ricostruzione del Tribunale si basa prevalentemente sulle dichiarazioni di Furina, senza che emerga con chiarezza il collegamento federativo fra la presunta "locale" di Stilo e la cosca madre di Gerocarne, né sia stata individuata una struttura organizzativa riconducibile a Fernando Spagnolo. Anche le dichiarazioni di Belnome non consolidano il quadro probatorio. Mancando l'individuazione dello struttura organizzativa, dei ruoli e di una partecipazione stabile e dimostrabile del ricorrente, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 14/02/2022, disponendo l'immediata liberazione di Spagnolo Ilario se non detenuto per altro titolo e gli adempimenti di comunicazione al Procuratore generale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma richiede, per la configurabilità dell'associazione mafiosa anche in riferimento a una nuova "locale", la prova degli elementi strutturali e organizzativi della consorteria. Se la nuova struttura è collegata alla "madre" e riproduce il modulo organizzativo tipico, può esserci reato anche in assenza dell'esteriorizzazione immediata della forza intimidatrice; tuttavia è necessario dimostrare il collegamento federativo, i ruoli e la struttura organizzativa e non è sufficiente la sola fama o caratura criminale di singoli componenti.

  • Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018 (richiamata)

    Giurisprudenza che ammette la configurabilità di una "locale" anche senza reati-fine o esplicita esteriorizzazione della forza intimidatrice quando sussiste il collegamento con la struttura centrale e la riproduzione del modulo organizzativo.

  • Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021 (Alampi)

    Conferma che la forza intimidatrice può essere intrinseca e derivare dal collegamento con l'associazione centrale e dalla riproduzione delle strutture organizzative, rendendo non sempre necessaria l'esteriorizzazione immediata della violenza o del controllo.

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Afferma che il rito di affiliazione può costituire grave indizio della partecipazione all'associazione mafiosa se inserito in un contesto che ne attesti serietà ed effettività; inoltre la partecipazione si concretizza nella stabile messa a disposizione dell'agente nella struttura organizzativa, elemento che deve emergere dagli indizi.

Massime di principio

  • Intercettazioni eteroaccusatorie isolate (dichiarazioni di terzi) difficilmente bastano a fondare la misura cautelare per associazione mafiosa se non corroborate da ulteriori e coerenti elementi probatori.
  • Per configurare una "locale" di 'ndrangheta è necessario dimostrare elementi strutturali e organizzativi (distinzione di ruoli, rituali, regole interne, supporto ai sodali, ecc.) e il collegamento con la struttura madre; la mera fama criminale o le contiguità personali non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le prove favorevoli alla difesa devono essere valutate e motivate dal giudice; conflitti o negazioni (es. sulla esistenza temporale di una 'locale') possono incidere sulla tenuta degli indizi.
  • L'affiliazione rituale può costituire grave indizio purché sia adeguatamente contestualizzata e supportata da altri elementi che attestino la sua efficacia e la stabile partecipazione all'organizzazione.
  • In sede di sindacato cautelare per 416-bis il giudice deve indicare con chiarezza come gli elementi acquisiti delineino un programma criminale comune e la stabile disponibilità del singolo alla struttura: in difetto, la misura cautelare rischia l'annullamento e la conseguente liberazione.

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