Cassazione Penale, Sentenza n. 2108/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. I motivi principali erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto gravi indizi di colpevolezza senza accertamento completo della reale capacità stupefacente della sostanza (si lamentava l'utilizzo del narcotest e la mancata trasmissione di tutti gli atti ex art. 309, comma 5, c.p.p.); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, ritenendo che la misura carceraria fosse sproporzionata rispetto all'alternativa degli arresti domiciliari in abitazione diversa e alla sorveglianza elettronica.
La decisione
Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 616 c.p.p. e ha confermato la legittimità della custodia cautelare. Il Tribunale ha ritenuto probante la consistente quantità di cocaina complessiva (circa 210 g), gli indizi di detenzione a fini di spaccio (barattolo con creatina, ritagli di cellophane, ovuli addosso al ricorrente, ingenti somme di denaro: euro 1.800 in casa e euro 4.000 in cantina) e precedenti e comportamenti personali che giustificano il pericolo di reiterazione. Sul punto del narcotest il giudice ha osservato che pur dovendosi eseguire accertamenti più approfonditi, la valutazione è supportata dalla quantità e dagli elementi di esperienza (dose media) e dagli altri indizi. La mancata trasmissione di atti invocata dal ricorrente non è stata specificata né ritenuta idonea a compromettere la motivazione dell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto integrato il reato in relazione alla quantità trovata e agli indizi di destinazione allo spaccio.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (disposizioni in tema di trasmissione degli atti)
Prevede la trasmissione degli atti al giudice del riesame; il ricorrente lamentava omissioni, ma la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione specifica delle omissioni non fosse idonea a far cadere la motivazione del Tribunale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione delle argomentazioni nel ricorso di cassazione/impugnazione ai soli elementi necessari per la motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico rispetto alle argomentazioni del Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione contro le ordinanze in materia cautelare e i motivi di inammissibilità; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; utilizzata per disporre gli adempimenti formali.
Massime di principio
- La mera critica alla metodologia del narcotest non è sufficiente: se sussistono consistente quantità di sostanza e altri indizi (imballaggi, bilancini, somme di denaro, materiale per il confezionamento, ovuli addosso), il giudice può ritenere solidi gli indizi a fini cautelari anche in assenza di immediata perizia quantificativa definitiva.
- La mancata trasmissione di atti ex art. 309, comma 5, c.p.p. può costituire vizio solo se il ricorrente indica con precisione quali atti mancanti avrebbero alterato la decisione; eccezioni generiche sono spesso ritenute aspecifiche e inefficaci.
- Per contestare la scelta della misura cautelare è necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito: affermazioni generiche sulla proporzionalità della misura (es. proponendo gli arresti domiciliari) senza elementi concreti di prova o garanzie non sono di norma persuasive.
- La sorveglianza elettronica e gli arresti domiciliari possono essere efficaci per prevenire la fuga, ma non sono automaticamente ritenuti idonei a prevenire condotte illecite svolte all'interno dell'abitazione; il giudice valuta il rischio di reiterazione alla luce di comportamenti, assenze di lavoro regolare, precedenti e circostanze concrete.
- In procedimenti analoghi la difesa dovrebbe (quando possibile) chiedere tempestivamente perizia chimica completa, documentare legami e condizione lavorativa/stabile, e specificare quali atti mancanti o quali errori probatori avrebbero inciso sulla valutazione degli indizi per aumentare le chance di successo dell'impugnazione.
- Le impugnazioni che non si confrontano punto per punto con le motivazioni del Tribunale rischiano di essere dichiarate inammissibili; la specificità e la concretezza delle doglianze sono requisiti essenziali.
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