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Parere

Parere del Garante n. 474 del 25/06/2026

Parere su istanza di accesso civico - 25 giugno 2026

Garante Privacy474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su un riesame relativo al diniego di accesso civico generalizzato a un elenco di autorizzazioni NCC rilasciate da un Comune. Il parere conferma che, per i dati riconducibili a persone fisiche o ditte individuali, l’accesso civico va escluso perché la disciplina speciale sul RENT e sul relativo DM n. 203/2024 prevede specifici limiti e condizioni non derogabili. Il Garante rileva inoltre che la richiesta include informazioni ulteriori rispetto a quelle consultabili nel registro nazionale e che una loro ostensione comporterebbe una duplicazione di dati in una banca dati pubblica, con rischio di riutilizzo improprio e trattamento non compatibile. Per i dati relativi a persone giuridiche, società o associazioni, resta ferma la valutazione dell’amministrazione su eventuali altri limiti all’accesso.

Parere su richiesta di riesame di accesso civico generalizzato a dati sulle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Samolaco

Parere su istanza di accesso civico a dati sulle autorizzazioni NCC del Comune di Samolaco

Il Garante si è pronunciato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato richiesto da una società privata al Comune di Samolaco. L’istanza riguardava l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive, con una serie di informazioni riferite ai titolari delle autorizzazioni.

Inquadramento normativo

Il parere richiama il quadro dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e i limiti previsti dall’art. 5-bis, in particolare:

  • l’esclusione dell’accesso quando la disciplina vigente lo subordina a specifiche condizioni, modalità o limiti, ai sensi del comma 3;
  • il rifiuto quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi del comma 2, lett. a).

Il Garante richiama anche gli artt. 4 e 5 del GDPR, evidenziando che i dati personali sono solo quelli riferibili a persone fisiche identificate o identificabili e che il trattamento deve rispettare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Oggetto della richiesta

La società istante aveva chiesto, per ciascuna autorizzazione NCC attiva rilasciata dal Comune, dati quali:

  • numero identificativo del titolo e stato dell’autorizzazione;
  • data di rilascio;
  • denominazione o nome del soggetto autorizzato;
  • natura giuridica;
  • sede legale e/o operativa;
  • indirizzo PEC ufficialmente comunicato;
  • ulteriori recapiti professionali, come telefono ed e-mail.

L’istanza includeva anche la richiesta di accesso parziale, con oscuramento dei soli dati eventualmente sensibili o riservati.

Precedenti richiamati

Il Garante osserva che il caso è identico, per oggetto e soggetto istante, a precedenti già esaminati dall’Autorità, in particolare i provvedimenti n. 374 del 25 maggio 2026, n. 377 del 28 maggio 2026, nn. 421, 422 e 423 dell’8 giugno 2026 e n. 454 del 18 giugno 2026. Non essendovi elementi di novità, il parere conferma integralmente le conclusioni già espresse in quei precedenti.

Regime speciale del RENT

Il punto centrale del parere è la presenza di un regime speciale di conoscibilità per i dati relativi alle autorizzazioni NCC contenuti nel RENT, il registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018.

Il DM n. 203 del 2 luglio 2024 disciplina:

  • la tipologia di dati contenuti nel registro;
  • il regime di accessibilità;
  • i soggetti legittimati alla consultazione.

Il Garante ribadisce che tale disciplina speciale non può essere superata dall’accesso civico generalizzato. In particolare, per i soggetti legittimati alla consultazione del RENT sono accessibili solo determinati dati indicati nell’allegato A del decreto, con esclusioni specifiche, come quella relativa alla sede legale nel caso di ditta individuale.

Esito per i dati relativi a persone fisiche o ditte individuali

Secondo il Garante, l’accesso civico richiesto deve essere escluso per i dati riferibili a persone fisiche o ditte individuali. La ragione è duplice:

  • la disciplina vigente sul RENT prevede limiti e condizioni specifiche, quindi ricorre l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013;
  • la diffusione generalizzata dei dati determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, ex art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Il Garante segnala che l’ostensione tramite accesso civico comporterebbe di fatto una duplicazione di informazioni contenute in una banca dati nazionale pubblica, consentita solo ai soggetti e alle condizioni stabilite dalla disciplina speciale.

Dati ulteriori richiesti e rischi di trattamento non compatibile

Il parere sottolinea che la richiesta della società non si limita ai dati già previsti dal regime di consultabilità del RENT, ma include anche informazioni ulteriori come:

  • sede operativa;
  • indirizzo PEC;
  • recapiti telefonici o e-mail comunicati al Comune.

Per il Garante, la diffusione di tali dati a soggetti terzi estranei al rapporto amministrativo può comportare usi impropri, riutilizzo non compatibile e trattamenti ulteriori non coerenti con le finalità originarie della raccolta, in contrasto con l’art. 6, par. 4, GDPR.

Bilanciamento con le finalità dell’accesso civico

Il Garante richiama il fatto che l’accesso civico generalizzato è funzionale a favorire il controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni e la partecipazione al dibattito pubblico. Tuttavia, nel caso esaminato non emergono elementi idonei a dimostrare che la conoscenza dei dati richiesti sia realmente strumentale a tali finalità.

Al contrario, la natura delle informazioni richieste, considerate anche le aspettative di riservatezza degli interessati e l’amplificato regime di pubblicità proprio dell’accesso civico, renderebbe l’ostensione sproporzionata e potenzialmente lesiva dei diritti degli interessati.

Dati riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche

Il parere precisa infine che i dati relativi a persone giuridiche, società o associazioni non rientrano nella nozione di dato personale del GDPR. Per tali informazioni, il Garante non esprime un divieto in sé, ma ricorda che l’amministrazione deve comunque valutare gli ulteriori limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, inclusi quelli connessi alla tutela degli interessi economici e commerciali.

Conclusione

Il Garante esprime dunque parere nel senso della non ostensibilità, tramite accesso civico generalizzato, dei dati sulle autorizzazioni NCC riferibili a persone fisiche o ditte individuali, in ragione della disciplina speciale del RENT e della tutela dei dati personali. Per gli ulteriori dati non personali, resta ferma la valutazione autonoma dell’amministrazione sugli altri eventuali limiti previsti dalla normativa sull’accesso civico.

Punti principali

Oggetto del riesame e dati richiesti

Il RPCT del Comune di Samolaco ha chiesto il parere del Garante sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La società istante chiedeva l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive, con dati quali numero del titolo, stato dell’autorizzazione, data di rilascio, denominazione o nome del soggetto autorizzato, natura giuridica, sede legale e/o operativa, indirizzo PEC e ulteriori recapiti professionali.

Quadro normativo sull’accesso civico e tutela dati personali

Il Garante richiama l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 5-bis, evidenziando che l’accesso civico generalizzato può essere escluso o rifiutato quando la disciplina vigente impone limiti specifici o quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Ricorda inoltre che, una volta ostesi, i dati tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con conseguente necessità di valutare con particolare rigore il pregiudizio per gli interessati, alla luce dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati del GDPR.

Speciale disciplina del RENT per le autorizzazioni NCC

Il parere sottolinea che il legislatore ha istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC, il RENT, disciplinato dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018 e dal DM n. 203 del 2 luglio 2024. Tale disciplina individua tipologia di dati accessibili e soggetti legittimati alla consultazione, prevedendo un regime speciale di conoscibilità non derogabile dall’accesso civico generalizzato.

Esclusione dell’accesso per i dati soggetti a limiti speciali

Per i dati riguardanti autorizzazioni NCC riconducibili a persone fisiche o ditte individuali, il Garante ritiene che l’accesso civico debba essere escluso ex art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, perché subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità e limiti. L’ostensione tramite accesso civico altererebbe il regime di pubblicità del RENT e consentirebbe una duplicazione di informazioni presenti in una banca dati nazionale pubblica in assenza dei presupposti di liceità del trattamento previsti dall’art. 6 GDPR.

Ulteriori dati richiesti e rischio di uso improprio

Il Garante evidenzia che la richiesta comprende informazioni non previste tra quelle consultabili nel RENT, come la sede operativa, l’indirizzo PEC e altri recapiti comunicati al Comune. Tali dati, specie se riferiti a ditte individuali, possono coincidere con dati personali e la loro diffusione a chiunque potrebbe determinare usi impropri, riutilizzi non compatibili e trattamenti ulteriori contrari all’art. 6, par. 4, GDPR.

Bilanciamento con finalità dell’accesso civico e pregiudizio concreto

Il Garante osserva che dagli atti non emerge una chiara strumentalità della richiesta rispetto alle finalità dell’accesso civico generalizzato, cioè il controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione e la partecipazione al dibattito pubblico. In ragione della natura dei dati richiesti e del regime di pubblicità che li accompagna, la conoscenza indiscriminata da parte di terzi determinerebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti degli interessati e un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali.

Dati non personali e ulteriori limiti

Il parere precisa che, se i dati riguardano persone giuridiche, società o associazioni, essi non rientrano nella nozione di dato personale ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. In tal caso, restano comunque valutabili dall’amministrazione eventuali altri limiti all’accesso civico, compresi quelli a tutela degli interessi economici e commerciali ex art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionetrasporto pubblico non di lineainteroperabilità di banche datibasi giuridiche del trattamento

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