Cassazione Penale, Sentenza n. 1266/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza del 09/04/2021 della Corte d'appello di Catania. Salvatore Catania: 1) nullità per errata intestazione e sottoscrizione del presidente della sentenza (violazione artt. 525 e 546 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella individuazione del "reato più grave" ai fini del cumulo/continuazione (art. 606 c.p.p.) e nella determinazione dell'aumento per la continuazione rispetto a precedenti sentenze irrevocabili (procedimenti "Orione", "Tunnel", "Padrini"); 3) in via subordinata, violazione dell'art. 63 c.p. per un presunto doppio aumento per la recidiva reiterata e specifica. Irene Lanzafame: 1) carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla condanna per detenzione e spaccio, nonostante l'assoluzione per associazione a delinquere; 2) mancata riqualificazione come reato di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Eduardo Pappalardo: 1) motivazione carente circa la finalità estorsiva del danneggiamento (potrebbe essere gesto di rabbia); 2) assenza di prove per l'aggravante di "agevolazione mafiosa" e per il "metodo mafioso"; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio e nella quantificazione della pena per il reato tentato.
La decisione
Per Salvatore Catania: il primo motivo (errata intestazione/sottoscrizione) è stato respinto come mera inesattezza materiale correggibile; il secondo motivo è stato accolto parzialmente: la Corte di cassazione ha ritenuto che, nel quantificare l'aumento per la continuazione con una sentenza satellite pronunciata in rito abbreviato ("Orione"), la Corte d'appello non ha tenuto conto della riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena; la pena complessiva è stata rideterminata a diciassette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione (riduzione di sei mesi e venti giorni rispetto alla pena di diciotto anni imposta dalla Corte d'appello). Il terzo motivo di Catania è stato respinto. Per Irene Lanzafame: entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la condanna per detenzione e spaccio è stata confermata. Per Eduardo Pappalardo: tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e il ricorso dichiarato inammissibile; sono state confermate la responsabilità e le aggravanti (metodo mafioso e agevolazione mafiosa) ritenute dai giudici di merito. I ricorrenti Lanzafame e Pappalardo sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La norma è stata applicata come reato-sfondo per le imputazioni, con richiamo alle aggravanti dei commi quarto e sesto per l'elemento aggravante legato al ruolo e all'armamento; la Corte ha valutato la gravità concreta delle condotte aggravate ai fini del cumulo/continuazione.
art. 525 cod. proc. pen. (immediatezza della deliberazione)
Richiamato per contestare la partecipazione dei medesimi giudici alla deliberazione: la Corte ha ritenuto il principio rispettato nel merito e l'errore di intestazione come mero errore materiale.
art. 546 cod. proc. pen. (nullità della sentenza)
La norma che prevede la nullità in caso di mancanza della sottoscrizione del giudice è stata interpretata nel senso che l'assenza di corrispondenza tra presidente indicato e presidente che ha presieduto la camera di consiglio costituisce errore materiale e non automatica nullità quando la sottoscrizione è presente.
art. 547 cod. proc. pen. (correzione degli errori materiali)
Utilizzata per affermare che errori esterni dell'atto (intestazione/sottoscrizione errata) sono correggibili e non determinano nullità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamata come criterio per la censura: lett. b) per violazione di norme rilevanti e lett. e) per vizio di motivazione; la Corte ha valutato separatamente questioni di diritto e di motivazione.
art. 442 cod. proc. pen. (effetti del rito abbreviato)
La riduzione premiale della pena prevista per il rito abbreviato deve influire anche sull'aumento per continuazione quando il reato satellite è stato giudicato con abbreviato; la mancata considerazione di tale diminuzione legittima l'annullamento parziale della quantificazione della pena.
art. 63 cod. pen. (criterio moderatore per le recidive)
Richiamato dalla difesa per sostenere il divieto di 'doppio aumento' per la recidiva già assunta in precedente sentenza; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché l'aumento per la continuazione è distinto dall'aumento già operato nella sentenza precedente.
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5 (reato di lieve entità)
Richiamato dalla difesa di Lanzafame: la Corte ha valutato che gli elementi (durata, quantità, modalità) non consentivano di qualificare il fatto come di lieve entità.
d.P.R. 309/1990 art. 75 comma 5 (riqualificazione e circostanze per stupefacenti)
Richiamato nella discussione sulla possibile riqualificazione: la Corte ha ritenuto che gli indici probatori consentivano la qualificazione contestata (assenza di lieve entità).
art. 7 legge 13/05/1991 n.152 (conv. con legge 12/07/1991 n.203) (aggravante per reati commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà)
La norma è stata applicata per valutare l'aggravante che deriva dall'uso delle condizioni mafiose; la Corte ha ritenuto che il concorrente potesse essere consapevole della finalità agevolatrice e che il metodo mafioso potesse sussistere anche per soggetti non formalmente associati.
art. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena e criteri di individualizzazione)
Richiamati in relazione alla congruità della pena per il tentato reato e ai criteri motivazionali adottati dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)
Applicato per condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Errore di intestazione o sottoscrizione della sentenza collegiale (presidente diverso da quello che ha partecipato alla deliberazione) è di regola un errore materiale correggibile ex art. 547 c.p.p., non causa automatica di nullità salvo che manchi la sottoscrizione del giudice.
- Nella determinazione del "reato più grave" in ipotesi di continuazione, quando i reati hanno identico trattamento edittale il giudice deve compiere una valutazione concreta della gravità delle singole fattispecie; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizio di legge o macroscopica illogicità.
- Se un reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena per continuazione deve tener conto della riduzione prevista per l'abbreviato (art. 442 c.p.p.); la mancata applicazione di tale diminuzione può giustificare l'annullamento limitato alla quantificazione della pena.
- L'applicazione dell'aumento per recidiva già intervenuto in una sentenza precedente non esclude, di per sé, la possibilità di aumenti distinti per la continuazione, purché non si configuri un duplicato incremento per la stessa circostanza personale in violazione dell'art. 63 c.p.; va verificata la natura autonoma degli aumenti.
- Nella materia degli stupefacenti la distinzione tra connivenza non punibile e concorso attivo si basa sulla presenza di un contributo consapevole che agevoli l'attività illecita (consigli operativi, nascondiglio sostanze, etc.). Tale valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede motivazione adeguata.
- L'aggravante dell'"agevolazione mafiosa" ha natura soggettiva e può ricadere anche su concorrenti non affiliati se consapevoli della finalità di agevolazione dell'associazione; il "metodo mafioso" è valutabile anche nei confronti di esterni quando le modalità siano tali da evocare l'intimidazione tipica della mafia.
- Per il reato tentato la determinazione della pena può avvenire sia con metodo diretto/sintetico sia con metodo bifasico; la scelta e il conteggio devono essere espressamente giustificati in motivazione e rimanere nei limiti previsti dalla legge.
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