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Sentenza

Sentenza n. 1702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il decreto di revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (scuola paritaria)

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con un primo motivo, che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori giustificassero la revoca della parità scolastica. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 3 e 7, del d.m. n. 267/2007, sostenendo che il TAR avesse applicato erroneamente la disciplina relativa agli ulteriori accertamenti. Secondo l’appellante, il comma 3 riguarderebbe il caso di violazione degli obblighi di comunicazione e imporrebbe ulteriori accertamenti, mentre il comma 7 disciplinerebbe la sopravvenuta carenza di requisiti già accertata, consentendo la revoca dopo il decorso del termine assegnato per il ripristino, senza necessità di nuove verifiche quando le controdeduzioni non siano idonee a smentire gli esiti ispettivi. L’istituto appellato ha chiesto la conferma della sentenza, deducendo che l’amministrazione non aveva riesaminato concretamente la documentazione prodotta dopo il preavviso di revoca, né aveva verificato l’effettiva permanenza delle criticità. Ha inoltre prospettato la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esaurimento degli effetti del provvedimento e del mancato esercizio di ulteriori poteri di revoca da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha escluso la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti della scuola né aveva rimosso il decreto di revoca, sicché permaneva l’interesse di entrambe le parti alla definizione del giudizio. Nel merito, il Collegio ha precisato che l’oggetto della controversia non era la sussistenza astratta delle irregolarità rilevate dagli ispettori, ma la correttezza della procedura seguita prima dell’adozione della revoca. La distinzione tra i procedimenti previsti dall’art. 3, commi 3 e 7, del d.m. n. 267/2007 non esonera l’amministrazione dall’esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dalla scuola nel contraddittorio procedimentale. Anche quando la carenza dei requisiti sia stata inizialmente accertata, l’amministrazione deve verificare se le irregolarità siano cessate o siano state sanate e deve motivare analiticamente le ragioni per cui ritiene insufficienti le controdeduzioni. Non è sufficiente ribadire le contestazioni originarie sulla base di documentazione risalente, senza confrontarsi con i nuovi documenti prodotti. In ragione della natura di extrema ratio della revoca della parità scolastica e della sua possibile incidenza sui diritti costituzionali all’istruzione e allo studio, il difetto di istruttoria si traduce anche in un difetto di motivazione. Il mancato riesercizio tempestivo del potere da parte dell’amministrazione, nonostante la sentenza di primo grado e l’ordinanza cautelare, è stato inoltre valutato come elemento confermativo della contraddittorietà della condotta amministrativa. Le spese della fase d’appello sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 3 e 7, d.m. n. 267/2007

    nel testo sono richiamati il termine perentorio di trenta giorni, gli “opportuni accertamenti” e il ripristino dei requisiti mancanti

    La distinzione tra le procedure previste dai commi 3 e 7 non esclude, in presenza di specifiche osservazioni e documenti prodotti dall’interessato, l’obbligo dell’amministrazione di esaminarli concretamente e di motivare adeguatamente la loro eventuale insufficienza.

  • legge n. 62/2000

    Disciplina il sistema nazionale di istruzione e il riconoscimento della parità scolastica, nel cui ambito la revoca costituisce una misura particolarmente incisiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di revoca deve esporre una motivazione adeguata e analitica, soprattutto quando non accolga osservazioni e documentazione presentate nel contraddittorio procedimentale.

  • artt. 24, 33 e 34 Cost.

    La possibile incidenza della revoca della parità scolastica sui diritti all’istruzione e allo studio concorre a qualificare la revoca come extrema ratio e impone particolare rigore istruttorio e motivazionale.

Massime di principio

  • La revoca del riconoscimento della parità scolastica, incidendo potenzialmente sul diritto all’istruzione e sul diritto allo studio, costituisce misura di extrema ratio e deve essere preceduta da un’istruttoria effettiva e da una motivazione particolarmente rigorosa.
  • Anche quando la carenza dei requisiti sia stata già rilevata mediante un’attività ispettiva, l’amministrazione deve esaminare specificamente le osservazioni e i documenti prodotti dall’interessato nel contraddittorio procedimentale, verificando se le irregolarità siano cessate o siano state sanate.
  • La distinzione normativa tra procedimenti che impongono ulteriori accertamenti e procedimenti fondati su una carenza di requisiti già accertata non consente all’amministrazione di limitarsi a ribadire le contestazioni originarie senza confrontarsi con la documentazione sopravvenuta e senza motivare analiticamente l’insufficienza delle controdeduzioni.
  • Il difetto di istruttoria derivante dall’omesso esame della documentazione prodotta dall’interessato si traduce in un difetto di motivazione del provvedimento finale, quando l’amministrazione non spieghi le ragioni per cui ritiene persistenti le criticità contestate.
  • Il mancato tempestivo riesercizio del potere, dopo l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, può costituire elemento confermativo della contraddittorietà della condotta dell’amministrazione e della fondatezza dei vizi accertati, pur non determinando di per sé la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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