Sentenza n. 877/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del Comune di Foggia del 2 marzo 2026 con cui è stato concesso, in favore del Consorzio ASI di Foggia, l’accesso alla documentazione relativa al procedimento amministrativo concernente la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata dalla società AGREN S.r.l., acquisita al prot. SUAP REP_PROV_FG/FG-SUPRO/0078450 del 30/06/2025, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 9.999,99 kWp DC e 9.999,25 kW AC ubicato in agro del Comune di Foggia, località San Giuseppe al foglio 152, particella 144; foglio 155, particella 35, con termine per l’ostensione postergato di 15 giorni per consentire la tutela giurisdizionale della controinteressata-opponente Agren; - della successiva nota del 09.03.2026 con cui il Comune di Foggia ha stabilito di esibire la documentazione richiesta dal Consorzio senza attendere il termine di 15 giorni già concesso per consentire la notifica di ricorso Tar; - ove occorra, per cautela, delle note (allo stato non conosciute) rese dal medesimo Consorzio successivamente al provvedimento comunale del 02.03.2026; nonché per l’accertamento e la declaratoria -di insussistenza dell’interesse all’accesso svolto dal Consorzio ASI Foggia con istanza in data 23 gennaio 2026 e con conseguente ordine nei confronti del Comune di Foggia di divieto di esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso ASI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Comune di Foggia del 2 e 9 marzo 2026, con cui è stato autorizzato e poi anticipato l’accesso integrale del Consorzio ASI alla documentazione relativa alla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (comune e ente accedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva accolto l’istanza di accesso del Consorzio ASI all’intero fascicolo della PAS e la successiva nota con cui il Comune aveva disposto l’immediata trasmissione della documentazione, senza attendere il termine di quindici giorni inizialmente concesso per consentire la tutela giurisdizionale della controinteressata. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 184/2006, del regolamento comunale in materia di accesso e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’istanza di accesso non fosse stata ritualmente portata a sua conoscenza, che il Consorzio non disponesse di un interesse concreto e attuale poiché il giudizio in relazione al quale aveva invocato esigenze difensive era divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, che l’istanza avesse natura meramente esplorativa e che non fosse ammissibile un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. Ha inoltre contestato la sussistenza di un interesse pianificatorio del Consorzio, poiché la documentazione riguardava esclusivamente l’impianto fotovoltaico della ricorrente. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento dell’insussistenza dell’interesse all’accesso e un ordine di divieto di esibizione dei documenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha rilevato che la documentazione era stata integralmente ostesa il 10 marzo 2026, circostanza riconosciuta dalle parti, sicché le note comunali impugnate avevano esaurito i loro effetti e non era più conseguibile la tutela cautelare o demolitoria diretta a impedire l’accesso. Anche l’interesse alla decisione di merito era venuto meno: l’interesse a paralizzare l’accesso, esistente prima dell’ostensione, non poteva più ricevere tutela dopo l’avvenuta esibizione. Il giudice ha richiamato l’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui, quando l’annullamento non risulta più utile, l’illegittimità dell’atto può essere accertata solo se sussiste un interesse ai fini risarcitori. Poiché la società non aveva proposto una domanda risarcitoria connessa all’azione di annullamento, non residuava un interesse alla decisione sull’illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori
L’accertamento dell’illegittimità in luogo dell’annullamento presuppone che l’annullamento non sia più utile e che il ricorrente conservi un interesse ai fini risarcitori; in mancanza di una domanda risarcitoria connessa, il ricorso diviene improcedibile.
Massime di principio
- Quando l’atto di accesso è stato integralmente eseguito durante il giudizio, l’impugnazione diretta a impedirne l’ostensione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’annullamento non può più conseguire l’utilità sostanziale perseguita.
- L’avvenuta ostensione della documentazione determina non solo il venir meno dell’interesse alla tutela cautelare, ma anche l’improcedibilità della domanda di annullamento, salvo che il ricorrente conservi un interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- In assenza di una domanda risarcitoria collegata all’azione di annullamento, la controinteressata non conserva un interesse residuo alla decisione sulla legittimità del provvedimento di accesso già integralmente eseguito.
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