Cassazione Civile, Sentenza n. 1008/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 07120130145658729) relativa al pagamento dell'imposta di registro connessa a un lodo arbitrale del 2001. Questione centrale: decorrenza e maturazione della prescrizione decennale per l'esazione dell'imposta. Fatti rilevanti: avviso di liquidazione notificato il 15/10/2003 (mai impugnato), iscrizione a ruolo effettuata il 17/10/2013, cartella di pagamento notificata il 04/02/2014. La CTR aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, L. n.147/2013 (riferita ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31/10/2013) e aveva quindi respinto l'appello dell'odierna ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Motivazione: la prescrizione decennale era già decorso il 15/10/2013 (dieci anni dall'avviso di liquidazione del 15/10/2003) e pertanto il comma 623 dell'art.1 L. n.147/2013, entrato in vigore successivamente, non poteva riaprire o sospendere un termine già estinto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prescrizione si interrompe solamente per atti recettizi che costituiscono in mora il debitore e che l'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'amministrazione non idoneo ad interrompere la prescrizione. Di conseguenza il credito è estinto per prescrizione. Spese di lite a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
La prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto recettizio idoneo a costituire in mora il debitore; l'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'amministrazione e non interrompe la prescrizione.
art. 1, comma 623, legge 27 dicembre 2013, n. 147
«Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione»
La sospensione dei termini prevista opera soltanto durante il periodo di prescrizione per somme ancora dovute alla data di entrata in vigore della norma; non può essere utilizzata per riaprire o prorogare una prescrizione già estinta.
art. 78 del DPR n. 131/1986
Stabilisce il termine decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata; la Corte ha richiamato questo termine per valutare la maturazione della prescrizione.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, artt. 20 e 30
Richiamati in relazione agli interessi esclusi dall'agevolazione prevista dal comma 618 dell'art.1 L. n.147/2013; non influenzano il principio sulla decorrenza della prescrizione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Norma sul rispetto da parte del giudice del rinvio delle valutazioni giuridiche operate dalla Corte di Cassazione; nel caso il motivo relativo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Massime di principio
- Verificare sempre le date chiave: notifica dell'atto impositivo (es. avviso di liquidazione), data di iscrizione a ruolo, data di notifica della cartella e data di entrata in vigore di eventuali norme sospensive/agevolative.
- La prescrizione si interrompe solo per atti recettizi idonei a mettere in mora il debitore (notifiche, intimazioni effettive); atti interni dell'amministrazione, come l'iscrizione a ruolo, non interrompono la prescrizione.
- Le norme che sospendono o prorogano termini di prescrizione (es. per misure di definizione agevolata) operano solo se, alla data di entrata in vigore della norma, il diritto non è già estinto per prescrizione.
- Se la prescrizione è già decorso prima dell'entrata in vigore di una norma sospensiva, la norma non può 'riaffermare' il credito: il rapporto è estinto e non è soggetto alle misure di sospensione.
- In contenziosi similari controllare se l'avviso di liquidazione è stato impugnato tempestivamente: l'assenza di impugnazione può rendere irresistibile il decorso del termine prescrizionale.
- Quando la Corte di Cassazione rinvia una causa, il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi giuridici già stabiliti dalla Cassazione nelle parti imprescindibili; eventuali motivi risultanti dal rinvio possono essere assorbiti se la Corte decide nel merito.
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