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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30206/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di due pene la cui sospensione condizionale era stata revocata con provvedimento divenuto definitivo il 29/12/2009. Il Procuratore deduceva violazione degli artt. 164, 168 e 172 cod. pen., sostenendo che il termine di prescrizione deve decorrere non dalla definitività del provvedimento di revoca, bensì dalla data in cui si è verificata la condizione che imponeva la revoca (ovvero dall'irripetibilità/irrevocabilità della sentenza presupposto). Inoltre è emersa una condanna anteriore (Tribunale di Brindisi 20/02/2006, definitiva 21/04/2006) non considerata nei precedenti provvedimenti, che imponeva la revoca di diritto del beneficio già dalla sua concessione e quindi anticipava l'inizio della prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'esistenza della sentenza del 20/02/2006 (definitiva 21/04/2006) fosse elemento antecedente e rilevante che imponeva la revoca di diritto delle sospensioni concesse successivamente; conseguentemente il decorso della prescrizione deve farsi decorrere dal momento in cui si è verificata la condizione che determinava la revoca (data di irrevocabilità della sentenza presupposto: es. 15/01/2008 per la sentenza del Tribunale di Parma), e non dalla data di dichiarazione giudiziale della revoca. Pertanto l'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione è stata annullata nella parte interessata e la causa rinviata al giudice dell'esecuzione per ulteriore valutazione alla luce dei nuovi/precedenti elementi non esaminati.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che la sospensione concessa in presenza di una causa ostativa (precedenti non considerati) sia nulla rispetto agli effetti della revoca, ossia la revoca opera de jure dall'originaria irrevocabilità della sentenza presupposto.

  • art. 168 cod. pen.

    Disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale: il giudice ha interpretato l'art. 168 (in particolare il comma 1 e il comma 3) nel senso che la revoca prevista dalla legge ha natura dichiarativa e i suoi effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che la determina (revoca di diritto).

  • art. 172 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione della pena: richiamato il comma 5 (decorrenza del termine quando l'esecuzione è subordinata a condizione) e il comma 7 (effetti di successive condanne sulla imprescrittibilità), la Corte ha stabilito che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata, non dall'accertamento giudiziale della revoca.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 2/2015 Maiorella e altre)

    Richiamata per confermare il principio che, anche in casi analoghi (es. revoca indulto), il decorso della prescrizione parte dalla data in cui si è verificata la condizione che rende inefficace il beneficio, non dalla dichiarazione della revoca.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione della pena è subordinata a una condizione (es. sospensione condizionale), il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui quella condizione si verifica (irrevocabilità della sentenza presupposto), non dal momento in cui un provvedimento giudiziale accerta o dichiara la revoca.
  • La revoca della sospensione condizionale prevista dalla legge e operante di diritto ha carattere dichiarativo: i suoi effetti sostanziali sono retroattivi al momento della verificazione della causa che impone la revoca.
  • Sentenze o condanne anteriori non considerate nei procedimenti esecutivi possono costituire nuovo e rilevante elemento di fatto che giustifica la revisione di decisioni già divenute definitive in materia di esecuzione e prescrizione, se tali decisioni si basavano su presupposti errati o incompleti.
  • Una declaratoria di estinzione per prescrizione, pur se divenuta irrevocabile, non è insuscettibile di revisione quando emerge un elemento preesistente non valutato che inciderebbe sul decorso della prescrizione; in tal caso è ammissibile la riapertura e la riconsiderazione dell'esecuzione.
  • In presenza di successive condanne per reati della stessa indole commesse nel periodo di estinzione, va valutata anche l'applicazione dell'art. 172, comma 7, che può rendere imprescrittibile la pena se la condanna ulteriore è intervenuta durante il tempo necessario per l'estinzione.

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