Sentenza del 30/04/2019 n. 11402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta sulle donazioni al trasferimento gratuito di un immobile dai mandanti al mandatario senza rappresentanza, conferito per consentire a quest'ultimo di vendere il bene a un terzo. Ha sostenuto che il trasferimento fosse meramente strumentale all'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., e non determinasse un effettivo arricchimento del mandatario, obbligato a trasferire il bene al terzo e a riversare il prezzo ai mandanti oppure, in caso di mancata esecuzione, a retrocedere il bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il trasferimento al mandatario fosse formalmente intestato ma strumentale, interinale e fiscalmente neutro. Non essendovi un reale e definitivo trasferimento di ricchezza o incremento patrimoniale in capo al mandatario, manca il presupposto dell'imposta sulle donazioni o sugli atti a titolo gratuito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo e annullando la pretesa impositiva. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1719 c.c.
Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Il trasferimento del bene al mandatario può costituire una provvista strumentale all'esecuzione del mandato, senza comportare necessariamente un arricchimento definitivo del mandatario.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47 e 49, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
L'imposta sugli atti gratuiti presuppone un effettivo accrescimento patrimoniale senza contropartita. Un trasferimento meramente strumentale, privo di reale trapasso di ricchezza, non è imponibile come atto gratuito.
Art. 53, comma 1, Cost.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disciplina dell'imposta deve essere interpretata in modo coerente con la capacità contributiva: in assenza di un incremento patrimoniale effettivo non sussiste una ricchezza imponibile.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
La norma è stata richiamata dall'Amministrazione per sostenere che rilevasse la sostanza giuridica dell'operazione e non la qualificazione formale attribuita dalle parti; tale argomento, tuttavia, non ha determinato l'esito della decisione.
Massime di principio
- Un trasferimento patrimoniale effettuato nell'ambito di un mandato senza rappresentanza non è automaticamente soggetto all'imposta sulle donazioni o sugli atti gratuiti: occorre verificare se produca un effettivo e definitivo arricchimento del mandatario.
- Quando il mandatario riceve il bene soltanto per venderlo a un terzo, trasferire il prezzo al mandante o restituire il bene in caso di mancata esecuzione, la sua intestazione può essere considerata meramente formale, strumentale e fiscalmente neutra.
- Il fatto che il trasferimento al mandatario non sia indispensabile per il perfezionamento del mandato non esclude, da solo, la sua natura strumentale, se il collegamento funzionale tra trasferimento e mandato risulta concreto e contestuale.
- Per escludere la tassazione è importante che l'atto e la documentazione dimostrino chiaramente gli obblighi del mandatario, la destinazione del bene alla vendita e l'obbligo di riversare il prezzo o retrocedere il bene.
- L'imposta sugli atti gratuiti richiede un incremento patrimoniale senza contropartita; la mera intestazione del bene, accompagnata da obblighi di ritrasferimento o di riversamento del valore, non integra necessariamente tale presupposto.
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