Ordinanza n. 285/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del certificato d'idoneità n. 354 rilasciato da ENAC a Toscana Aeroporti Handling S.r.l., originariamente avente scadenza alla data del 05/05/2025 e da ultimo rinnovato sino alla data del 05/05/2030, per quanto attiene la disposta modifica ed estensione della specifica di certificazione per l'aeroporto limitato di Firenze in relazione alla Classe 2, servizi 3 e 5 (con esclusione del servizio 5.7) di cui alla tabella A del D.Lgs. n. 18/99, nonché, in generale, in relazione alla disposta estensione della certificazione all'intera Classe 2 in violazione del vigente provvedimento di limitazione ENAC DG-04/12/2018 prot. 039-P, nonché dell'art. 4.7 del vigente Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”; b) del certificato d'idoneità n. 354 rilasciato da ENAC a Toscana Aeroporti Handling S.r.l., originariamente avente scadenza alla data del 05/05/2025 e da ultimo rinnovato sino alla data del 05/05/2030, per quanto attiene la disposta modifica ed estensione della specifica di certificazione per il sempre limitato aeroporto di Pisa in relazione alla Classe 2, servizi 3 e 5 (con esclusione del servizio 5.7) di cui alla tabella A del D.Lgs. n. 18/99 nonché, in generale, in relazione alla disposta estensione della certificazione all'intera Classe 2 in violazione del vigente provvedimento di limitazione ENAC DG-16/04/2019 prot. 014-P, nonché dell'art. 4.7 del vigente Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”; e per quanto occorra, anche c) della comunicazione di avvio del procedimento di limitazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 18/99 per l'aeroporto di Firenze pubblicata sul sito ENAC in data 22 luglio 2025 nella parte in cui è riportato l'attuale possesso da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l., della certificazione di Classe 2 presso il limitato aeroporto di Firenze contestualmente alla valida e sempre esercitata certificazione di Classe 1; d) della comunicazione di avvio del procedimento di limitazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 18/99 per l'aeroporto di Pisa pubblicata sul sito ENAC in data 4 settembre 2025 nella parte in cui è portato l'attuale possesso da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l., della certificazione di Classe 2 presso il limitato aeroporto di Pisa contestualmente alla valida e sempre esercitata certificazione di Classe 1; e) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, anche se non conosciuto. nonché per il previo accertamento, ex art 116 c.p.a., f) del diritto della società istante ad accedere agli atti e documenti ancora non forniti, la cui ostensione è stata anticipata come negata in via parziale da ENAC; nonché, previa conversione del rito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., g) per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio ovvero del silenzio rifiuto serbato da ENAC sulle istanze formulate da Corporate Air Service S.r.l. in date 21 novembre 2024, 1 giugno 2025, 31 luglio 2025 e 27 agosto 2025 di esercizio dei poteri di certificazione ex art 687 cod. nav. e di polizia ex art. 802 cod. nav. e conseguente mancato avvio del procedimento di revoca tanto della certificazione n. 354 quanto della relativa estensione per la Classe 2 presso l'aeroporto di Firenze nonché mancata inibizione a Toscana Aeroporti Handling S.r.l. a prestare servizi di assistenza a terra di Classe 2, ivi inclusi quelli di cui alle categorie 3 e 5 (esclusa la 5.7), sempre presso il limitato aeroporto di Firenze, nel rispetto del vigente provvedimento di limitazione ENAC DG-04/12/2018 prot. 039-P nonché delle previsioni del Regolamento ENAC; e/o ove del caso, sempre previa conversione del rito, ex artt. 31 e 117 c.p.a. h) per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio ovvero del silenzio rifiuto, anche solo parziale, serbato da ENAC sull'istanza di accesso ex articolo 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. formulata da Corporate Air Service S.r.l. in data 02/09/2025 con prot. 0125056A; i) nonché per la condanna di ENAC al risarcimento, in via autonoma, di tutti i danni patiti dalle società Ricorrenti per l'inosservanza dei termini massimi di legge per la conclusione delle attivate fasi procedimentali e quindi quale conseguenza della consentita attività di assistenza a terra di Classe 2 da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. presso i limitati aeroporti di Firenze e Pisa, in violazione dei rispettivi provvedimenti di limitazione nonché delle previsioni del Regolamento ENAC;osto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. formulata da Corporate Air Service S.r.l. in data 02/09/2025 con prot. 0125056A; i) nonché per la condanna di ENAC al risarcimento, in via autonoma, di tutti i danni patiti dalle società Ricorrenti per l'inosservanza dei termini massimi di legge per la conclusione delle attivate fasi procedimentali e quindi quale conseguenza della consentita attività di assistenza a terra di Classe 2 da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. presso i limitati aeroporti di Firenze e Pisa, in violazione dei rispettivi provvedimenti di limitazione nonché delle previsioni del Regolamento ENAC; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da il 14 gennaio 2026: J. della specifica di certificazione Revisione n. 4 del 28.10.2024, allegata al certificato di Idoneità n. 354 Edizione 3 del 28.10.2024, rilasciata a Toscana Aeroporti Handling S.r.l. (doc. n. D) come poi prorogata (doc n. E) e da ultimo rinnovata, eventualmente anche con diversa denominazione, sino al 5 maggio 2030 (doc. n. F) nella parte in cui estende l’idoneità di TAH anche in relazione ai servizi di Classe 2 oggetto di limitazione (categorie 3 e 5 con esclusione della sola 5.7) presso gli aeroporti di Firenze e di Pisa in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2.2 lett. a), 2.5, 3.1 lett. a), 4.7, 6.1, 6.4, 15.5 lett b), 15. 9, 15.10 e 23.4 dei pro tempore vigenti Regolamenti Handing e in violazione dei vigenti provvedimenti di limitazione n. 39/P/2018 e n. 65/P/2025 in relazione all’aeroporto di Firenze e n. 14-P/2019 in relazione all’aeroporto di Pisa, ivi incluso l’annullamento parziale del provvedimento ENAC di proroga prot. 62416-P del 05.05.25 (doc n. E), di cui si è venuti a conoscenza, parzialmente, solo in date 14.11.25 e 17.11.25, con il deposito effettuato da ENAC (cf. allegato 14 controp.), e indirettamente, in data 31 dicembre 2025, con la pubblicazione del nuovo elenco ENAC prestatori certificati aggiornato al 29.12.25 (doc. n. F); K. del Certificato di Idoneità n. 354 rilasciato a Toscana Aeroporti Handling S.r.l. nella parte in cui comprende ed attesta la specifica di certificazione anche per le categorie di servizi 3 e 5 (escluso la 5.7) nei limitati aeroporti di Firenze e Pisa, sia nella versione con scadenza al 05.05.25 che in quella oggetto di rinnovo con il provvedimento ENAC prot. 62416-P del 05.05.25, di cui si chiede in termini analoghi l’annullamento parziale, nonché nella ultima versione rinnovata sino al 05.05.2030 (docc. n. G, E, F), in violazione delle richiamate disposizioni dei pro tempore vigenti Regolamenti Handing e dei vigenti provvedimenti di limitazione n. 39/P/2018 e n. 65/P/2025 in relazione all’aeroporto di Firenze e n. 14-P/2019 in relazione all’aeroporto di Pisa; L. del documento ENAC intitolato “Rapporto Informativo Affare Legale n. 7099/2025”, non firmato e depositato nel corso del giudizio in data 17 novembre 2025 quale attestazione di parte del reiterato quanto intenzionale e grave silenzio inadempimento serbato ENAC a partire dal 21 novembre 2024 sino al 14/17 novembre 2025 (doc. n. H); M. e per l’accertamento della violazione delle previsioni degli artt. 2, 7 e 8 della Legge n. 241/1990 nonché dei termini di conclusione del procedimento disposti dal Regolamento ENAC “Individuazione dei termini amministrativi di competenza dell’ENAC” - Violazione dei principii del buon andamento e del dovere di provvedere della P.A; N. nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti relativi alle attività di ENAC e di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. concernenti la prestazione di servizi di assistenza a terra di Classe 2 presso l’aeroporto di Firenze
Esito
Favorevole al ricorrente (prestatori aeroportuali)
Prevale il privato
La controversia
La società istante aveva presentato a ENAC un’istanza di accesso ai documenti, articolata in nove punti, già preceduta da ulteriori istanze e segnalazioni riguardanti la presunta prestazione, da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l., di servizi di assistenza a terra di Classe 2 presso l’aeroporto di Firenze, in asserita violazione dei provvedimenti di limitazione e della disciplina ENAC. L’istanza era stata solo parzialmente evasa. Con il ricorso introduttivo è stata proposta domanda incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione della documentazione residua. In corso di giudizio, a seguito delle produzioni documentali di ENAC, la pretesa è stata circoscritta ai documenti indicati ai punti 7) e 8) dell’istanza del 2 settembre 2025: gli atti e le determinazioni adottati da ENAC dal 21 novembre 2024 in relazione alla segnalata prestazione dei servizi di Classe 2 presso Firenze e gli atti o le comunicazioni provenienti da Toscana Aeroporti Handling S.r.l., dal medesimo periodo, riguardanti tali prestazioni. ENAC aveva negato l’accesso ritenendo l’istanza generica e implicante un’attività di ricerca, catalogazione e sistemazione di un numero imprecisato di documenti non riconducibile agli obblighi di trasparenza della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso proposta con il ricorso introduttivo. Ha ritenuto agevolmente determinabile l’oggetto dell’istanza, poiché i punti 7) e 8) rinviavano in modo specifico alla precedente segnalazione del 21 novembre 2024 e individuavano, rispettivamente, gli atti adottati da ENAC per darvi seguito e le comunicazioni di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. relative alla prestazione dei servizi di Classe 2 dopo tale data. La ricerca richiesta non eccedeva l’ordinaria attività di ricerca d’archivio esigibile dall’amministrazione e non trasformava l’istanza in una richiesta esplorativa o indeterminata. ENAC è stata quindi ordinata di esibire la documentazione richiesta oppure, alternativamente, di attestare formalmente l’inesistenza dei documenti, specificandone le ragioni, quali l’inesistenza, la trasmissione ad altro ente, la distruzione o lo smarrimento. La trattazione dell’analoga domanda di accesso formulata con i motivi aggiunti è stata differita alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 per il rispetto dei termini a difesa. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
previo accertamento del diritto di accesso
Consente la tutela giurisdizionale della pretesa ostensiva nel giudizio amministrativo; nel caso concreto la domanda incidentale relativa all’istanza del 2 settembre 2025 è stata accolta.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale non impone all’amministrazione di creare nuovi documenti, ma consente di richiedere documenti individuati o agevolmente individuabili; l’attività ordinaria di ricerca d’archivio rientra negli oneri esigibili dall’amministrazione.
Massime di principio
- Un’istanza di accesso documentale non è generica quando, anche mediante il rinvio puntuale a una precedente segnalazione o pratica amministrativa, consente di individuare agevolmente gli atti e le comunicazioni richiesti per oggetto, amministrazione interessata e periodo temporale.
- L’ordinaria ricerca d’archivio necessaria per reperire documenti specificamente individuabili rientra negli oneri dell’amministrazione destinataria dell’istanza e non costituisce un’attività esplorativa o di formazione di nuovi documenti vietata dalla disciplina dell’accesso.
- Quando la documentazione richiesta non viene rinvenuta, l’amministrazione deve attestare formalmente l’esito negativo della ricerca e indicarne le ragioni, quali l’inesistenza dei documenti, la loro trasmissione ad altro ente, la distruzione o lo smarrimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →