Sentenza n. 2995/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento del diritto della società ricorrente a ottenere il pagamento da parte del Comune di Mulazzano dell’importo di € 32.093,75 oltre IVA, ovvero del diverso importo che dovesse ritenersi dovuto in corso di giudizio, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, in aggiunta a quello di € 16.439,68 oltre IVA già riconosciuto alla ricorrente a titolo di revisione prezzi, nel corso dell’esecuzione del contratto avente ad oggetto i lavori “di riqualificazione energetica, illuminotecnica, meccanica degli impianti di illuminazione pubblica delle frazioni Quartiano, Casolta (e frazioni a sud) e Cassino d’Alberi (lotti 1 e 3)” e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Mulazzano al pagamento della predetta somma; nonché, ove occorre, per l’annullamento: 1) della nota del Comune di Mulazzano prot. N. 450 del 12.01.2023; 2) della Relazione della D.L del 02.01.2023, prot. N. 41/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento delle compensazioni prezzi per i SAL 3, 4 e 5 relativi a lavori pubblici eseguiti nel 2022, unitamente alla relazione della direzione lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha chiesto l'accertamento del diritto al pagamento di euro 32.093,75 oltre IVA, o della diversa somma dovuta, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, quale ulteriore compensazione prezzi prevista dall'art. 26 del d.l. 50/2022, rispetto all'importo di euro 16.439,68 già riconosciuto per i SAL 1 e 2. Ha inoltre chiesto, ove necessario, l'annullamento della nota comunale del 12 gennaio 2023 e della relazione della direzione lavori del 2 gennaio 2023. Il Comune aveva respinto la richiesta ritenendo che, sulla base dell'aggiornamento al prezziario 2022, l'incremento complessivo riconoscibile fino al SAL 5 fosse pari a euro 9.870,63, inferiore alla somma già corrisposta, con conseguente conguaglio in favore dell'amministrazione. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo all'adeguamento automatico del corrispettivo, disciplinato da parametri legislativi vincolanti, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, compensando integralmente le spese. Richiamando l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., l'art. 103 Cost. e la giurisprudenza della Corte costituzionale, delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di revisione prezzi sussiste solo quando l'amministrazione eserciti un potere autoritativo o disponga di margini di discrezionalità sull'an o sul quantum dell'adeguamento. Quando, invece, la disciplina impone un adeguamento automatico sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la posizione dell'appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia concerne l'adempimento del contratto, rientrando nella giurisdizione ordinaria. L'art. 26 del d.l. 50/2022 è stato ritenuto riconducibile a questo secondo modello: il rinvio ai prezziari regionali aggiornati rende l'operazione meramente contabile e non lascia alla stazione appaltante alcuna discrezionalità né sul riconoscimento dell'adeguamento né sulla sua quantificazione. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 50/2022
Prevede un meccanismo straordinario e obbligatorio di adeguamento dei prezzi, determinato mediante il rinvio ai prezziari regionali aggiornati; in presenza dei presupposti legislativi non attribuisce alla stazione appaltante discrezionalità sull'an o sul quantum.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione dei prezzi, ma tale previsione deve essere interpretata nel senso che la giurisdizione amministrativa ricorre soltanto quando l'amministrazione eserciti un potere pubblicistico.
art. 103, comma 1, Cost.
È richiamato quale fondamento del criterio secondo cui la giurisdizione esclusiva presuppone la sussistenza e l'esercizio, anche indiretto, di un potere della pubblica amministrazione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
d.lgs. 231/2002
Richiamato dalla domanda della ricorrente per la richiesta di interessi sull'importo asseritamente dovuto; la sentenza non esamina nel merito tale pretesa.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste soltanto quando la disciplina applicabile attribuisca alla pubblica amministrazione un potere discrezionale o valutativo incidente sull'an o sul quantum dell'adeguamento.
- Quando l'adeguamento del corrispettivo è imposto automaticamente dalla legge ed è determinato mediante parametri oggettivi e vincolanti, la posizione dell'appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quale controversia sull'adempimento del contratto.
- Il meccanismo di compensazione prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022, fondato sui prezziari regionali aggiornati, costituisce un'operazione meramente contabile e non l'esercizio di un potere autoritativo della stazione appaltante.
- Il richiamo alla giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi non comporta l'attrazione automatica al giudice amministrativo di ogni controversia concernente l'adeguamento del corrispettivo: occorre verificare in concreto l'esistenza e l'esercizio di un potere pubblicistico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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