Cassazione Penale, Sentenza n. 23395/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità per omessa notifica all'imputato residente all'estero della raccomandata prevista dall'art. 169 c.p.p. e dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., nonché omessa notifica al difensore d'ufficio che aveva dichiarato di non accettare ulteriori notifiche; censura sulla tardività e sulla mancata rilevazione della nullità in primo grado (richiamando artt. 178 e 179 c.p.p.); 2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che lo stesso materiale probatorio (intercettazioni e propalazioni) non giustifica la condanna per i reati di cessione (capi D, E, F) e l'assoluzione per il reato associativo (capo B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato il rilievo sull'omessa notifica: la nullità invocata era suscettibile di sanatoria e poteva essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; l'eccezione è stata sollevata tardivamente (solo in appello) e quindi inammissibile. Inoltre, dagli atti risultavano traduzioni e notifiche effettuate nella lingua olandese e regolarmente eseguite ai sensi dell'art. 169 c.p.p. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la possibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti e ha ritenuto la motivazione di merito priva di manifesta illogicità o contraddittorietà: è plausibile che gli elementi probatori fossero sufficienti per ritenere provate le cessioni (capi D, E, F) e non la partecipazione all'associazione (capo B), posto che si tratta di fattispecie con elementi costitutivi diversi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (In precedenza la Corte d'appello di Napoli aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo Russo dal capo B e confermando le altre imputazioni, rideterminando la pena in 8 anni di reclusione e Euro 35.000 di multa).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; nella vicenda ha qualificato il tipo di reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e cessioni).
art. 530, comma 2 c.p.p.
Richiamato per spiegare l'assoluzione pronunciata dal giudice d'appello per il capo B con formula per non aver commesso il fatto; applicazione confermata nel contesto del giudizio di merito.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ground di cassazione richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni di norme di rito (nullità e inutilizzabilità); la Corte ha ritenuto la censura infondata o tardiva.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione relativo a vizio motivazionale; la Corte ha affermato i limiti del sindacato di legittimità e ha escluso la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
art. 169 c.p.p.
Norma sulle notificazioni a persone residenti all'estero: la Corte ha ritenuto che le notificazioni (con traduzione nella lingua straniera e notifica al difensore) siano state eseguite correttamente secondo le previsioni di questa norma.
art. 415 bis c.p.p.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: il ricorrente aveva lamentato la mancata ricezione; la Corte ha ritenuto che, anche per questa notifica, le formalità siano risultate adempiute o che la mancata eccezione tempestiva ne abbia determinato l'inammissibilità della doglianza.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.
Norme relative alle nullità processuali: il motivo invocava nullità a pena di nullità o inutilizzabilità; la Corte ha richiamato la disciplina delle nullità e il principio secondo cui alcune nullità di rango intermedio possono essere eccepite fino a determinate fasi processuali, valutando la tardività dell'eccezione nel caso concreto.
Massime di principio
- Le nullità derivanti da omissioni di notifica all'imputato residente all'estero possono essere eccepite fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; se non sollevate tempestivamente diventano inammissibili successivamente.
- La notifica di atti a soggetti residenti all'estero, se accompagnata da traduzione nella lingua straniera e regolare avviso al difensore, può considerarsi rituale ai sensi dell'art. 169 c.p.p.; è utile conservare documentazione che attesti la traduzione e la consegna.
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale di fatto: i vizi motivazionali che richiedono la riconsiderazione dei fatti e delle prove sono generalmente inammissibili se mirano a una diversa valutazione probatoria.
- La sussistenza dell'associazione a delinquere richiede elementi diversi e spesso più stringenti rispetto alla responsabilità per singole cessioni; è coerente che un giudice assolva per associazione e condanni per singoli reati- fine se le prove non dimostrano i caratteri organizzativi dell'associazione.
- Le eccezioni processuali relative a nullità formali vanno sollevate tempestivamente (in primo grado quando possibile) per evitare che si perdano per decadenza o tardività; la difesa deve documentare e contestare immediatamente presunte omissioni di notifica.
- L'uso di intercettazioni come prova richiede, per resistere al giudizio di merito, adeguati riscontri oggettivi; tuttavia la valutazione del loro valore probatorio rimane di competenza del giudice del merito e non della Cassazione, salvo errori logico-giuridici manifesto.
- Quando il difensore d'ufficio dichiara di non accettare ulteriori notifiche, è comunque importante verificare a chi siano state regolarmente indirizzate le comunicazioni (imputato, difensore di fiducia, traduzioni), perché la regolarità può comunque essere dimostrata dagli atti.
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