Cassazione Civile, Ordinanza n. 03380/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006, emesso nei confronti di una società per operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato improcedibile/inammissibile l'appello dell'Ufficio perché nel fascicolo non risultava provata la rituale notifica dell'atto di gravame alla controparte: era stato depositato solo un avviso di ricevimento relativo a una raccomandata non andata a buon fine, senza la ricevuta di spedizione. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo la nullità del giudizio di appello e della sentenza ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.c., per violazione delle norme del procedimento tributario (artt. 16 e 61 d.lgs. 546/1992) e del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 24 Cost., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di comunicare all'Ufficio un'ordinanza istruttoria con invito a integrare la prova della notifica del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello dell'Ufficio fosse comunque inammissibile per mancato deposito, entro il termine di costituzione, della ricevuta di spedizione dell'atto di appello, richiesta dall'art. 22 d.lgs. 546/1992, richiamato dall'art. 53, comma 2, dello stesso decreto. Poiché mancava la prova della rituale instaurazione del contraddittorio e della tempestiva spedizione dell'impugnazione, l'eventuale mancata comunicazione di un'ordinanza istruttoria non era decisiva. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia alle spese e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 157 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del giudizio di appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 159 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la nullità del giudizio di appello; la Corte non lo applica perché reputa assorbente l'inammissibilità dell'appello per difetto di prova della notifica.
art. 16 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale tributaria asseritamente violata; non incide sull'esito perché l'appello era comunque inammissibile.
art. 22 d.lgs. 546/1992
Per la rituale costituzione dell'impugnante è necessario il deposito non solo della copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione; la sua mancanza comporta inammissibilità dell'impugnazione.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel giudizio di appello tributario richiama l'art. 22; pertanto l'appellante deve provare l'avvenuta spedizione/notifica dell'atto e il relativo deposito nei termini di costituzione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole del procedimento tributario, ma non assume rilievo decisivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte non ravvisa violazione utile a superare la mancanza della prova di notifica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come vizio processuale, ma ritenuto inammissibile per carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, la costituzione dell'appellante richiede la prova documentale della spedizione dell'atto e non solo dell'avviso di ricevimento; la mancata produzione della ricevuta di spedizione integra causa di inammissibilità del gravame.
- Quando l'impugnazione è già inammissibile per difetto di prova della rituale notifica e della tempestiva instaurazione del contraddittorio, diventa privo di interesse censurare eventuali ulteriori irregolarità del giudice di merito nella gestione istruttoria.
- La parte che impugna ha l'onere di dimostrare l'avvenuto invio dell'atto impugnatorio e il rispetto dei termini di costituzione; il deposito di un avviso di ricevimento relativo a un recapito non andato a buon fine non supplisce alla mancanza della ricevuta di spedizione.
- Nel giudizio tributario, la violazione del contraddittorio non può essere utilmente dedotta per superare un autonomo e assorbente difetto di prova della notifica dell'impugnazione.
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