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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03394/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Nel giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, promosso per il pagamento dei compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta in un precedente contenzioso civile, la società convenuta aveva eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, sostenendo che la domanda dovesse essere proposta davanti all'ufficio giudiziario che aveva deciso per ultimo la causa, cioè la Corte d'appello. L'avvocato resistente aveva dichiarato di aderire a tale eccezione. Il Tribunale di Roma aveva quindi dichiarato la propria incompetenza funzionale indicando la Corte d'appello di Roma come giudice competente, ma aveva disposto "nulla per le spese", ritenendo di non dover provvedere, poiché la parte ricorrente aveva aderito all'eccezione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 91 e 279 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciare sulle spese del procedimento definito davanti a sé e l'adesione all'eccezione non poteva elidere il dovere di statuire sulle spese, non trattandosi di competenza territoriale derogabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ordinanza che definisce la questione di competenza e decide sulle spese è immediatamente ricorribile per cassazione. Ha poi chiarito che l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza e all'indicazione del giudice competente rileva solo nelle ipotesi di competenza per territorio derogabile, mentre non opera quando si discuta di incompetenza per materia, valore, territorio inderogabile o funzionale. Poiché nella specie si trattava di competenza funzionale, il Tribunale, una volta accolta l'eccezione, avrebbe dovuto comunque provvedere sulle spese del giudizio svolto davanti a sé. La Corte ha escluso di poter correggere la motivazione o decidere nel merito la liquidazione delle spese, poiché ciò avrebbe richiesto un esame diretto degli atti e delle attività difensive svolte. Ha pertanto cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    nel testo vigente ratione temporis

    le controversie sui compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, appartengono alla competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e sono definite con ordinanza non appellabile, immediatamente ricorribile per cassazione

  • art. 38 c.p.c.

    l'adesione alla eccezione di incompetenza e all'indicazione del giudice competente è prevista solo per la competenza per territorio derogabile; non si estende alla competenza funzionale

  • art. 91 c.p.c.

    il giudice che definisce il procedimento non può omettere la regolazione delle spese quando la decisione sulla competenza ha natura decisoria e non ricorre l'ipotesi di mera adesione alla incompetenza territoriale derogabile

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l'omessa pronuncia sulle spese nel provvedimento che definiva il procedimento

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale norma sul regime temporale applicabile alla trattazione camerale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito solo quando gli accertamenti di fatto siano già sufficienti e non richiedano un esame diretto degli atti

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    non consente di correggere il dispositivo 'nulla sulle spese' quando il giudice di merito ha erroneamente escluso in radice il dovere di provvedere sulle spese

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del controricorrente

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    richiamato come base della disciplina delle controversie sui compensi professionali degli avvocati

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per l'opposizione al decreto ingiuntivo sui compensi professionali

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato dal controricorrente come possibile base della compensazione delle spese, ma la Corte esclude che ciò possa sanare l'erroneo dispositivo sulle spese

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    costituisce il parametro violato dall'ordinanza che ha omesso di statuire sulle spese

Massime di principio

  • Nel procedimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la competenza è funzionale e spetta all'ufficio giudiziario che ha trattato il processo nel quale il difensore ha svolto la propria attività.
  • L'adesione della parte all'eccezione di incompetenza e all'indicazione del giudice competente rileva solo per la competenza per territorio derogabile; non esonera il giudice dal provvedere sulle spese quando l'incompetenza è materia, valore, territorio inderogabile o competenza funzionale.
  • Quando il giudice dichiara la propria incompetenza in modo decisorio, deve comunque statuire sulle spese del segmento processuale svoltosi davanti a sé, salvo le ipotesi in cui la legge consenta la mera adesione alla declinatoria territoriale derogabile.
  • L'ordinanza che decide sulla competenza e contiene anche un capo sulle spese, nel rito speciale sui compensi professionali degli avvocati, è immediatamente ricorribile per cassazione se la censura riguarda solo il capo sulle spese.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella liquidazione delle spese quando tale attività richieda un esame diretto degli atti e delle difese svolte; in tal caso la correzione della decisione impugnata non è possibile e occorre il rinvio.
  • Quando il giudice di merito esclude in radice di dover provvedere sulle spese, il vizio non è sanabile mediante una semplice correzione motivazionale ex art. 384 c.p.c., perché il dispositivo risulta erroneo nella sua impostazione di base.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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