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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1707

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell’EVP, i dati dell’EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1

Normativa europea32025R1707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il quadro tecnico di attuazione dell'Euro 7 per i veicoli leggeri, disciplinando i sistemi di monitoraggio a bordo, gli avvertimenti al conducente, la trasmissione anonima dei dati e il passaporto ambientale del veicolo. Introduce inoltre prescrizioni dettagliate per l'hashing, la conservazione e la comunicazione dei dati OBM, nonché per le prove di conformità in servizio e la vigilanza del mercato. Completa il sistema con regole sui metodi di persuasione per imporre riparazioni e con un quadro documentale per prevenire impianti o strategie di manipolazione.

Stabilisce le modalità tecniche e amministrative di applicazione dell'Euro 7 per i veicoli M1 e N1, nonché per alcuni N2, in materia di sistemi OBM, OBFCM, passaporto ambientale del veicolo, visualizzazione a bordo dei dati ambientali e divieto di impianti/strategie di manipolazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 e, in base all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1257, anche ai veicoli N2 designati come "Euro 7ext" e "Euro 7Gext". Incide su costruttori, autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato, Commissione e, per taluni aspetti, terzi riconosciuti; riguarda i sistemi OBM e relativi sensori, i dispositivi OBFCM, l'EVP, la visualizzazione a bordo dei dati ambientali, l'accesso ai dati OBD e la verifica dell'assenza di impianti/strategie di manipolazione. Le regole si applicano durante l'omologazione, la conformità in servizio e la vigilanza del mercato per tutta la vita utile del veicolo; sono previste esclusioni o adattamenti per tecnologie non applicabili a determinati gruppi propulsori e per alcuni veicoli di soccorso, forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e ordine pubblico.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione

Il regolamento attua in modo dettagliato il regolamento (UE) 2024/1257, cioè il quadro Euro 7, per i veicoli delle categorie M1 e N1 e, per rinvio, per alcuni N2 Euro 7ext/Euro 7Gext. La disciplina si concentra su monitoraggio a bordo delle emissioni, trasmissione e conservazione dei dati, passaporto ambientale, visualizzazione delle informazioni ambientali al conducente e meccanismi di prevenzione di manipolazioni dei dati e dei sistemi di controllo.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge l'obiettivo di garantire un'attuazione efficace e coerente delle prescrizioni Euro 7 nel corso dell'intera vita utile del veicolo, assicurando che i dati sulle emissioni, sul consumo energetico e sulla durabilità delle batterie siano affidabili, anonimizzati quando necessario e disponibili alle autorità per i controlli. Il regolamento persegue anche finalità di sicurezza stradale, neutralità tecnologica, interoperabilità dei passaporti digitali e protezione dei dati personali quando il trattamento coinvolge dati identificabili.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'articolo 1 delimita l'ambito ai sistemi OBM (on-board monitoring), ai sensori collegati, all'EEEDWS, agli OBFCM, all'EVP, alla visualizzazione dei dati ambientali nel veicolo e alle prove per verificare l'assenza di impianti/strategie di manipolazione. Le regole si applicano ai veicoli M1 e N1; per effetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1257, alcune prescrizioni si estendono ai veicoli N2 classificati come "Euro 7ext" e "Euro 7Gext". Il regolamento interessa soprattutto i costruttori, ma anche autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato, Commissione e terzi riconosciuti.

Definizioni e architettura del sistema

L'articolo 2 fornisce definizioni operative decisive per l'interpretazione del testo: dati OBM, percorso OBM, funzione di hash e valore di hash, scanner generico, strumento per la manutenzione, codice QR, AES e BES. La definizione di percorso OBM è costruita sul ciclo di funzionamento del veicolo tra accensione e spegnimento del sistema di propulsione, con precisazioni per sistemi start-stop, ibridi e recupero dallo stallo.

Prescrizioni generali per OBM ed EEEDWS

Gli articoli 3, 4 e 5 impongono al costruttore di garantire, tramite hardware e software a bordo, il funzionamento permanente del sistema OBM durante l'uso del veicolo. L'EEEDWS deve attribuire lo stato di monitoraggio per NOx e PM, emettere avvertimenti al conducente quando almeno uno stato è in "Errore" e, se gli avvertimenti non vengono considerati, attivare metodi di persuasione armonizzati che limitino l'utilizzo del veicolo fino alla riparazione.

Il sistema di monitoraggio usa tre stati:

  • "Normale", quando i sistemi di controllo emissioni sono ritenuti funzionanti e il monitoraggio è affidabile;
  • "Intermedio", quando non è possibile una valutazione conclusiva o vi è incertezza;
  • "Errore", quando guasti o manomissioni impediscono un controllo adeguato e richiedono riparazione. Come obiettivo indicativo di progettazione, se il veicolo può trovarsi in una condizione in cui le emissioni reali sarebbero pari o superiori a 2,5 volte il limite applicabile, deve attivarsi lo stato di "Errore".

Calcolo dei dati e degli hash OBM

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il calcolo dei dati dopo ogni percorso OBM. L'OBM deve calcolare le emissioni di NOx per l'intero percorso, gli altri parametri elencati nell'allegato I e, subito dopo, il valore di hash del percorso. Il regolamento ammette l'uso di misure da sensori, dati modellizzati o combinazioni, purché il risultato fornisca un'indicazione ragionevole dei valori reali.

Per l'hashing, il sistema deve usare SHA-256 a bordo del veicolo. Il valore di hash del percorso OBM è troncato ai 4 byte più significativi; il contenuto del percorso, una volta hashato, non può più essere modificato. Per la "Casella di uscita OBM OTA" l'hash non è troncato e si conserva integralmente a 32 byte.

Trasmissione dei dati: OBD, OTA e anonimizzazione

L'articolo 9 richiede la trasmissione via etere dei dati OBM ai server sotto il controllo del costruttore, con sicurezza conforme al regolamento ONU n. 155. La trasmissione deve avvenire non appena le condizioni di connettività sono adeguate; per i veicoli utilizzati fuori dall'Unione è ammesso un ritardo fino al loro impiego nell'UE.

L'articolo 10 impone inoltre l'accesso ai dati OBM memorizzati e ai segnali istantanei attraverso la porta OBD standard con uno scanner generico. Questo presidio è completato dal richiamo al regolamento ONU n. 154.

L'articolo 11 disciplina la trasmissione anonima dei dati OBM alle autorità: il costruttore deve raccogliere i dati ricevuti via etere e trasmetterli al server dell'autorità in forma anonimizzata entro la fine del secondo trimestre dell'anno successivo a quello di ricezione. La prima trasmissione è fissata entro la fine del 2027 e riguarda i dati 2025-2026. Se l'hardware per la trasmissione via etere diventa obsoleto, il costruttore deve informare senza indugio l'autorità di omologazione.

Omologazione, dichiarazione di conformità e dimostrazione

L'articolo 12 introduce un obbligo documentale centrale: il costruttore che presenta domanda di omologazione in relazione alle emissioni deve consegnare la dichiarazione di conformità nel formato dell'allegato III. Prima del rilascio dell'omologazione, l'autorità di rilascio richiede una semplice dimostrazione del funzionamento del sistema OBM secondo l'allegato III, appendice 2. Se la dichiarazione viene aggiornata per includere nuovi veicoli, non è necessaria una nuova dimostrazione.

L'allegato III specifica anche la costruzione dell'identificativo della famiglia OBM e del numero di dichiarazione OBM, con formato "OM-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI" e, per gli aggiornamenti, "OM-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI/xxxx".

Conformità in servizio e vigilanza del mercato

Gli articoli 13, 14 e 15 definiscono il regime di controllo lungo la vita del veicolo. La conformità in servizio si applica secondo l'articolo 31 e l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/858, in coordinamento con l'allegato IV del presente regolamento. I veicoli con almeno uno stato di monitoraggio in "Errore" non sono ammissibili alle prove di conformità in servizio delle emissioni allo scarico; quelli in stato "Intermedio" lo sono solo previo precondizionamento.

L'allegato IV precisa che:

  • i controlli servono a verificare che il sistema OBM calcoli correttamente le emissioni specifiche per distanza e rilevi superamenti di almeno 2,5 volte i limiti di NOx e PM;
  • il periodo di conformità in servizio è limitato a 200 000 km o 10 anni, se anteriore;
  • le prove possono essere in laboratorio o su strada, con procedura PEMS conforme al regolamento ONU n. 168;
  • in caso di risultato non conforme, l'autorità può imporre misure correttive ai sensi del capo XI del regolamento (UE) 2018/858.

OBFCM, EVP e visualizzazione a bordo

L'articolo 16 impone che i veicoli dotati di dispositivi OBFCM trasmettano i parametri OBM rilevanti per OBFCM, secondo l'allegato I e in conformità all'articolo 9.

L'articolo 17 disciplina il passaporto ambientale del veicolo (EVP): il costruttore deve rilasciarne uno per ciascun veicolo, con informazioni sulle prestazioni ambientali del relativo tipo. L'EVP deve essere accessibile digitalmente, mantenuto disponibile per almeno 20 anni dalla fabbricazione e, nei veicoli in più fasi, fa capo al costruttore del veicolo di base.

L'allegato V richiede che l'EVP sia accessibile tramite codice QR visibile, leggibile e indelebile oppure, in alternativa, tramite display a bordo; l'accesso via web deve essere sicuro, non richiedere software aggiuntivi o registrazione, e i dati devono essere disponibili nelle lingue ufficiali dell'Unione.

L'articolo 18 e l'allegato VI regolano la visualizzazione di bordo dei dati ambientali: i parametri ambientali devono essere accessibili all'utente in non più di cinque schermate o sottomenu e, se il veicolo non ha un display idoneo, il costruttore deve fornire un metodo alternativo per 20 anni. Sono previsti specifici criteri di calcolo per NOx di durata di vita, consumo carburante, consumo elettrico e dati dell'ultimo percorso.

Divieto di manipolazione e garanzie di integrità dei dati

L'articolo 19 e l'allegato VII costruiscono un quadro anti-manipolazione molto ampio. I costruttori, le autorità e gli altri soggetti indicati devono applicare prove e procedure per stabilire l'assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione. Il testo distingue tra manipolazioni delle emissioni e manipolazioni dell'integrità dei dati; vieta aggiornamenti software o di taratura che alterino dati di sensori, consumi, autonomia o durabilità batterie; impone la comunicazione alle autorità di tutti gli aggiornamenti rilevanti; e richiede che i dati trasmessi riflettano accuratamente le prestazioni effettive.

Le autorità di omologazione devono monitorare i dati OBM e OBFCM e interagire con i costruttori in caso di incongruenze. Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere prove di screening periodiche e, se rilevano una manipolazione dell'integrità dei dati, devono procedere secondo il capo XI del regolamento (UE) 2018/858.

Allegati tecnici e struttura dati

Gli allegati I e i successivi dettagliano l'architettura tecnica dei dati, con specifiche su parametri, memoria di bordo, coda OTA, casella di uscita, elenco degli hash trasmessi e contenuti dei percorsi recenti. Gli schemi di dati prevedono una struttura big-endian, valori predefiniti 0xFF o 0x00 in funzione del tipo di parametro e regole di conservazione dei dati in memoria non volatile. L'intero sistema è costruito per consentire selezione casuale dei percorsi da trasmettere, verifiche di integrità mediante hash e accesso coerente ai dati da parte delle autorità.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 individua le misure attuative del regolamento (UE) 2024/1257 in materia di OBM, sensori e sistemi di avvertimento del conducente, OBFCM, formato/dati/metodi di comunicazione dell'EVP, visualizzazione a bordo dei dati ambientali e metodi/procedure per constatare l'assenza di impianti e strategie di manipolazione. L'ambito soggettivo riguarda M1, N1 e N2 Euro 7ext/Euro 7Gext.

Definizioni tecniche essenziali

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, dati OBM, percorso OBM, funzione e valore di hash OBM, scanner generico, strumento per la manutenzione, codice QR, AES e BES, costituendo la base operativa del sistema di monitoraggio e trasmissione dati.

Prescrizioni generali OBM e EEEDWS

Gli articoli 3, 4 e 5 impongono al costruttore di garantire il funzionamento continuo dell'OBM e del sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico (EEEDWS), con stati di monitoraggio "Normale", "Intermedio" ed "Errore". Se lo stato è "Errore", il sistema deve avvertire il conducente e, se l'avvertimento è ignorato entro il termine dell'allegato II, attivare metodi di persuasione armonizzati che limitino l'uso del veicolo fino alla riparazione; per NOx, il passaggio a "Errore" è indicativamente previsto quando le emissioni possono raggiungere almeno 2,5 volte il limite applicabile.

Calcolo dei parametri OBM e trattamento dei dati

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il calcolo, al termine di ogni percorso OBM, delle emissioni di NOx in mg/km, degli altri parametri dell'allegato I e del valore di hash del percorso OBM, nonché il trattamento a bordo dei dati. Le misure devono basarsi su sensori, dati modellizzati o combinazioni, e il calcolo deve essere completato entro 10 secondi dalla fine del percorso.

Trasmissione via etere e accesso OBD

L'articolo 9 prevede la trasmissione via etere dei dati OBM ai server sotto controllo del costruttore con misure di cibersicurezza conformi al regolamento ONU n. 155; l'articolo 10 garantisce l'accesso ai dati OBM memorizzati e ai segnali istantanei tramite porta OBD standard con scanner generico, in conformità anche al regolamento ONU n. 154.

Trasmissione anonima alle autorità e calendario

L'articolo 11 impone al costruttore di trasmettere in forma anonimizzata al server dell'autorità tutti i dati ricevuti via etere nel corso dell'anno civile, entro la fine del secondo trimestre dell'anno successivo. La prima trasmissione deve avvenire entro la fine del 2027 e riguardare i dati 2025 e 2026; è prevista comunicazione immediata in caso di obsolescenza dell'hardware di trasmissione.

Documentazione di omologazione e dichiarazione di conformità

L'articolo 12 richiede una dichiarazione di conformità al presente regolamento nel formato dell'allegato III, da presentare con la domanda di omologazione in relazione alle emissioni. È prevista una semplice dimostrazione del funzionamento dell'OBM prima del rilascio dell'omologazione e l'aggiornamento della dichiarazione quando si estende l'ambito a nuovi veicoli, senza necessità di nuova dimostrazione.

Conformità in servizio e vigilanza del mercato

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano i controlli di conformità in servizio e la vigilanza del mercato dei sistemi OBM. Sono previste regole di ammissibilità, precondizionamento dei veicoli con stati di monitoraggio in "Errore", esclusione dalle prove di alcuni veicoli in stato di errore, e controllo da parte delle autorità di vigilanza del mercato secondo l'allegato IV.

OBFCM, EVP e visualizzazione a bordo

Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano i dispositivi OBFCM, il passaporto ambientale del veicolo (EVP) e la visualizzazione a bordo dei dati ambientali. L'EVP deve essere rilasciato per ogni veicolo, reso accessibile digitalmente anche tramite codice QR, mantenuto per almeno 20 anni e, nei casi di omologazioni in più fasi, riferirsi al veicolo di base.

Divieto di manipolazione e obblighi documentali

L'articolo 19 e l'allegato VII impongono prove, metodi e documentazione per verificare l'assenza di impianti e strategie di manipolazione, distinguendo tra manipolazioni delle emissioni e manipolazioni dell'integrità dei dati. I costruttori devono evitare aggiornamenti software o di taratura che alterino i dati, comunicare gli aggiornamenti rilevanti e fornire tutta la documentazione tecnica necessaria.

Entrata in vigore

L'articolo 20 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicoliemissioni inquinanticonformità in serviziovigilanza del mercatoprotezione dei daticibersicurezzatrasparenza dei dati di prodotto

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