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Sentenza

Sentenza n. 3930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 7041 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Seconda) n. 00530/2025, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Belforte del Chienti per l'annullamento: a) del TITOLO UNICO - ART. 7 DEL DPR 160/2010 E S.M.I, rilasciato dall'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - SUAP ASSOCIATO -MONTI AZZURRI, datato 06.11.2023 (Prot. n.19321 del 06.11.2023), con il quale il SUAP, pronunciandosi sull' ISTANZA SUAP N. 1616/22112/2022, autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.lgs. 207/2021 e dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e successive integrazioni, il seguente intervento: Realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà Cellnex Italia spa (Codice Sito IT-MC-008737 - Belforte del Chienti) ed installazione di una nuova S.R.B. Zefiro Net (Codice Sito MC110 Belforte del Chienti), nell'immobile sito nel Comune di Belforte del Chienti (MC) distinto catastalmente al Fg.8 P.lla 66; b) nonché, per quanto occorrer possa, dell'atto di annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21.nonies L. 241/1990 del Provvedimento Finale di Diniego dell'istanza SUAP 1616_2022, rilasciato in data 02.05.2023 prot. 8022, assunto dallo stesso SUAP, datato 8.9.23, prot. 15800; c) di ogni atto connesso, antecedente o conseguente, allo stato non conosciuto. quanto al ricorso n. 7042 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Seconda) n. 00530/2025, resa tra le parti, per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione degli effetti della sentenza del TAR Marche, sez. II, del 23 giugno 2025, n. 530, resa nel giudizio RG 167/2024 promosso dal Comune di Belforte del Chienti “per l'annullamento del titolo unico - art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i, rilasciato dall'Unione Montana dei Monti Azzurri - SUAP associato - Monti Azzurri, datato 06.11.2023 (prot. n.19321 del 06.11.2023), con il quale il SUAP, pronunciandosi sull' istanza n. 1616/22112/2022, autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.lgs. 207/2021 e dell'art. 7 del D,P.R. 160/2010 e successive integrazioni, il seguente intervento: Realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà Cellnex Italia spa (Codice Sito IT-MC-008737 Belforte del Chienti) ed installazione di una nuova S.R.B. Zefiro Net (Codice Sito MC110 Belforte del Chienti), nell'immobile sito nel Comune di Belforte del Chienti (MC) distinto catastalmente al Fg.8 P.lla 66; nonché, per quanto occorrer possa: - dell'atto di annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 del Provvedimento Finale di Diniego dell'istanza SUAP 1616_2022, rilasciato in data 02.05.2023 prot. 8022, assunto dallo stesso SUAP, datato 8.9.23, prot. 15800, - di ogni atto connesso, antecedente o conseguente, allo stato non conosciuto”. quanto al ricorso n. 7061 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Seconda) n. 00530/2025, resa tra le parti, Ricorso promosso dal Comune di Belforte del Chienti, per l'annullamento: - del TITOLO UNICO (art. 7 del D.P.R. 160/2010 e smi), prot. n. 19321 del 6/11/2023 (istanza SUAP n. 161/221112/2022) rilasciato dal Responsabile del SUAP dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, pubblicato in data 24/01/2024; - nonché, per quanto occorrer possa, dell’atto di annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21.nonies L. 241/1990 prot. 15800 del 8.9.2003 del Provvedimento Finale di Diniego dell’istanza SUAP 1616_2022, rilasciato in data 02.05.2023 prot. 8022, assunto dallo stesso SUAP;

Giustizia amministrativa202507042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva annullato il titolo unico SUAP del 6 novembre 2023 per la realizzazione di infrastrutture e l'installazione di una stazione radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Tre società operatrici nel settore delle telecomunicazioni hanno proposto distinti appelli contro la medesima sentenza del TAR Marche, che aveva accolto il ricorso del Comune e annullato il titolo unico rilasciato dal SUAP associato per la realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà di una società e per l'installazione di una nuova stazione radio base. Gli appellanti hanno dedotto, tra l'altro, l'erroneità della sentenza per avere ritenuto ostativo un vincolo derivante dal PPAR Marche, recepito dal PRG comunale e riferito a un edificio storico denominato Villa San Giorgio; la violazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 259/2003, dell'art. 8 della legge n. 36/2001 e della disciplina urbanistica e paesaggistica; l'inammissibilità del ricorso comunale per mancato esercizio dell'opposizione prevista dall'art. 14-quinquies l. 241/1990 e per acquiescenza all'annullamento in autotutela dell'originario diniego. Il Consiglio di Stato ha deciso sulla base del motivo comune e assorbente relativo all'erroneità della qualificazione del vincolo posto a fondamento del diniego comunale e della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli, proposti contro la medesima sentenza, e li ha accolti. Ha ritenuto decisivo che il vincolo invocato dal Comune riguardasse un singolo edificio sottoposto a tutela dal PPAR, con un ambito provvisorio di 150 metri, ma che non risultasse configurabile, nel caso concreto, un vincolo culturale in senso proprio disciplinato dal d.lgs. 42/2004. I vincoli di natura culturale, paesaggistica o storico-artistica spettano alla competenza statale e non possono essere introdotti dalla pianificazione urbanistica comunale come autonomi vincoli culturali. Inoltre, le infrastrutture di rete pubblica di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, hanno carattere di pubblica utilità e, in linea generale, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Il potere urbanistico comunale non può quindi trasformarsi in una preclusione generalizzata alla loro installazione. Resta ferma la tutela dei beni ambientali e culturali prevista dal d.lgs. 42/2004, che deve essere assicurata dall'autorità competente mediante una valutazione concreta dell'incidenza dell'opera sui valori tutelati, secondo adeguatezza e proporzionalità, anche mediante prescrizioni. Poiché nel caso concreto non era configurabile un vincolo culturale in senso proprio idoneo a imporre una specifica valutazione di compatibilità culturale, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso comunale di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli connessi proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 14-quinquies l. 241/1990

    La sua mancata applicazione è stata dedotta dagli appellanti in relazione all'omesso esercizio dell'opposizione da parte del Comune; la questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo comune.

  • art. 43 d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, in generale, risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; resta salva la tutela dei beni ambientali e culturali.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Costituisce la base normativa del titolo autorizzatorio unico relativo alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica.

  • art. 50 d.lgs. 259/2003

    Attribuisce alle infrastrutture di rete pubblica di comunicazione carattere di pubblica utilità ai fini della disciplina espropriativa.

  • art. 8 l. 36/2001

    La disciplina comunale degli impianti di comunicazione non può introdurre vincoli paesaggistici generalizzati; la tutela paesaggistica deve essere incardinata negli strumenti ordinari e affidata all'autorità competente.

  • d.lgs. 42/2004

    La tutela dei beni culturali e paesaggistici resta applicabile alle infrastrutture di comunicazione; l'autorità competente deve valutare concretamente l'incidenza dell'intervento sui valori tutelati e può imporre prescrizioni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Riguarda l'annullamento d'ufficio dell'originario diniego SUAP; la questione dell'acquiescenza comunale è stata dedotta ma non esaminata in quanto assorbita.

Massime di principio

  • Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e destinate alla diffusione capillare dei servizi di comunicazione, sono in linea generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; la pianificazione comunale non può introdurre preclusioni generalizzate alla loro installazione.
  • I vincoli culturali, paesaggistici e storico-artistici in senso proprio rientrano nella competenza statale e non possono essere creati dalla pianificazione urbanistica comunale come autonomi vincoli culturali, salva la possibilità per gli strumenti urbanistici di conformare il territorio secondo le competenze loro proprie.
  • Il favor normativo per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione non elimina la tutela degli interessi paesaggistici e culturali: quando esista un vincolo idoneo, l'autorità competente deve valutare in concreto l'incidenza dell'opera sui valori tutelati, applicando i criteri di adeguatezza e proporzionalità e potendo prescrivere misure di mitigazione.
  • La disciplina sulle infrastrutture di comunicazione non consente di presumere che tali impianti siano sempre compatibili con il paesaggio, né esclude la discrezionalità tecnica dell'autorità paesaggistica nel valutare l'impatto concreto dell'opera in relazione alle caratteristiche dell'intervento e del contesto.
  • La riunione degli appelli è disposta quando essi presentano connessione soggettiva e oggettiva e sono rivolti contro la medesima sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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