Sentenza del 06/03/2023 n. 1169 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Imu-Ici - Struttura in uso esclusivo e gratuito ai seminaristi - Esenzione ex art. 7 lett. i) d.lgs. n. 504/92 - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un immobile destinato a strutture sportive in uso esclusivo e gratuito ai seminaristi, chiedendo il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7 lett. i) d.lgs. n. 504/92. Il Comune contestava la sussistenza del requisito oggettivo, ritenendo che l'attività svolta non rientrasse tra le attività di culto/formatione del clero e potesse avere carattere commerciale. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo provato il requisito soggettivo e rilevando che, secondo la giurisprudenza e la decisione della Commissione UE, l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se le attività sono non economiche e svolte a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico; resta però onere dell'Ufficio provare l'uso commerciale a pagamento da parte di terzi. In assenza di tali elementi probatori, l'esenzione è stata riconosciuta.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello di Roma Capitale confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il requisito soggettivo (ente non commerciale ex art. 73 DPR 917/87) fosse accertato e che non vi fossero, negli atti, elementi, nemmeno indiziari, a dimostrare che le strutture fossero utilizzate a fini commerciali o da terzi a pagamento. Ha richiamato la necessità che l'attività sia non economica (gratuita o corrispettivo simbolico) per compatibilità con le regole UE sugli aiuti di Stato e ha affermato che il contribuente non può essere onerato di dimostrare un dato negativo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 lett. i) d.lgs. n. 504/92
esenzione IMU per immobili utilizzati da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) DPR 917/87 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' ... assistenziali, didattiche, ricreative e sportive ...
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo (ente non commerciale) e di un requisito oggettivo (immobile destinato esclusivamente allo svolgimento di attività indicate e con modalità non commerciali).
art. 73, comma 1, lett. c) del DPR n. 917/87
definizione degli enti non commerciali
Fornisce la qualificazione soggettiva dell'ente che può beneficiare dell'esenzione: enti che non perseguono come attività esclusiva o principale fini commerciali.
art. 107, paragrafo 1, TFUE
divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno
La compatibilità dell'esenzione con il diritto UE richiede che l'agevolazione non configuri un aiuto di Stato; ciò impone che le attività esentate siano non economiche (gratuito o corrispettivo simbolico).
Decisione Commissione UE del 19 dicembre 2012
la Commissione ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica; la finalità sociale non esclude la natura economica dell'attività
Per evitare la qualificazione come aiuto di Stato, l'attività svolta dall'ente deve essere non economica, ossia svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico; la mera natura non profit dell'ente non basta.
Interventi normativi: d.l. 30/9/2005 n. 203; d.l. 4/7/2006 n. 223; art. 91-bis L. n. 27/2012
modifiche al comma relativo all'esenzione (tra cui l'aggiunta di 'con modalita' non commerciali')
La disciplina è stata progressivamente precisata per richiedere che le attività esentate non abbiano natura esclusivamente commerciale e, successivamente, siano svolte 'con modalità non commerciali'.
Massime di principio
- L'esenzione IMU ex art. 7 lett. i) richiede due condizioni congiunte: (1) il soggetto beneficiario deve essere un ente non commerciale (requisito soggettivo) e (2) l'immobile deve essere destinato esclusivamente a attività tra quelle previste dalla norma svolte con modalità non commerciali (requisito oggettivo).
- Per essere considerata non economica (compatibile con il divieto di aiuti di Stato), l'attività svolta nell'immobile deve essere prestata a titolo gratuito o al massimo dietro corrispettivo simbolico; la sola natura non profit del soggetto non è sufficiente.
- In caso di contestazione, l'onere della prova circa il carattere commerciale o l'uso a pagamento grava sull'Amministrazione finanziaria: il contribuente non può essere costretto a provare un dato negativo (di non svolgere attività commerciale) se non sussistono elementi indiziari contrari nell'istruttoria.
- La presenza dell'immobile in un complesso per il quale è già stato riconosciuto il diritto all'esenzione per destinazioni connesse al culto o alla formazione del clero supporta la buona fede e la dichiarazione del contribuente, salvo che emergano elementi di fatto contrari.
- Se vi sono indicazioni di fruizione da parte di terzi a pagamento o di reale produzione di ricavi in forma commerciale, l'esenzione può essere negata; pertanto è fondamentale raccogliere e documentare l'assenza di uso a pagamento (registri, prenotazioni, contratti o la loro mancanza).
- Le controversie sull'applicazione dell'esenzione possono portare alla compensazione delle spese di giudizio se sussistono gravi ed eccezionali ragioni (es. contrasto interpretativo e mancata costituzione della controparte).
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