Sentenza n. 139/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ANNULLAMENTO - della missiva pec INPS.8500.27/03/2025.0066855 notificata in data 27 marzo 2025, con la quale l’I.N.P.S., Direzione provinciale di Trieste, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data del 26 marzo 2025, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “lo scrivente ufficio liquida il TFS sulla base dei dati trasmessi dall’ente datore di lavoro e ad oggi i sei scatti non risultano valorizzati nella comunicazione trasmesse da quest’ultimo. Si precisa, inoltre, che allo scrivente non risulta pervenuta alcuna sentenza che attribuisca il beneficio al nominato in oggetto.”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Trieste, atto n. 4599 del 20 gennaio 2025, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetti di liquidazione del TFS privi dell’inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l’INPS aveva respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio, sostenendo che i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990 non risultavano valorizzati nei dati trasmessi dall’amministrazione datrice di lavoro e che non risultava una sentenza attributiva del beneficio. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione. La questione riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l’incidenza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, l’effetto dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il superamento del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non determini decadenza dal beneficio, essendo il termine funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
art. 21 legge n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali rilevante ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
La norma riguarda la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; pertanto non esclude l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.
art. 11 legge n. 231/1990
La disposizione, abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare, aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; la sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disposizione precedente nella parte in cui limitava il beneficio a determinate modalità di cessazione dal servizio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è matura e la questione è già definita da giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare hanno diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche quando cessano dal servizio a domanda, non essendo il beneficio limitato alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
- I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio spettante agli aventi diritto.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio dei sei scatti stipendiali ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale rispetto alla fruizione dei sei scatti, poiché serve esclusivamente a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →