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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28180/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2005, 2006 e 2007 relativo a un locale commerciale situato all’interno del centro commerciale Tremestieri, ritenendo omessa la dichiarazione dell’unità immobiliare e dovuta la tassa sui rifiuti. La contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che i rifiuti prodotti non fossero assimilabili agli urbani ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale del 17 maggio 2002 e che, in base all’art. 62 del d.lgs. 507/1993, fosse esclusa o comunque non dovuta la tassa. In Cassazione ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame/motivazione insufficiente circa l’applicabilità del regolamento comunale e la natura dei rifiuti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni e del cumulo giuridico; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento comunale, sostenendo che l’esclusione dall’assimilazione non richiedesse un unico gestore/proprietario e richiamando la disciplina regionale sui centri commerciali; 4) violazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993, assumendo che l’esenzione derivasse direttamente dal regolamento senza necessità di denuncia.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo inammissibile il primo perché volto in realtà a contestare l’interpretazione del regolamento comunale e non un fatto storico decisivo omesso; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l’art. 10 del regolamento esclude l’assimilazione solo per strutture caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato, mentre la fattispecie riguardava un insieme di attività commerciali autonome in un centro commerciale, e perché l’interpretazione dell’atto amministrativo è valutazione di merito censurabile solo deducendo specifici criteri ermeneutici violati. Ha inoltre respinto il quarto motivo, osservando che le agevolazioni/esenzioni TARSU non operano automaticamente ma richiedono la deduzione nella denuncia originaria o di variazione. Ha invece accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sulla domanda/eccezione relativa alle sanzioni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la sola determinazione dell’esatto importo delle sanzioni e per le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni difensive o di elementi istruttori

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare errori processuali come l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, con conseguente nullità della sentenza in caso di omessa pronuncia

  • art. 10 del Regolamento comunale di Messina del 17 maggio 2002

    l’esclusione dall’assimilazione ai rifiuti urbani opera solo per strutture commerciali caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato, non per generici centri commerciali con operatori autonomi

  • art. 11 del Regolamento comunale di Messina

    richiamato per confermare che, in via ordinaria, i rifiuti derivanti da attività di vendita al dettaglio sono assimilati agli urbani, salvo l’eccezione prevista per ipermercati con centro commerciale integrato

  • art. 184 d.lgs. 152/2006

    richiamato come norma in tema di classificazione dei rifiuti

  • art. 188 d.lgs. 152/2006

    richiamato come norma in tema di gestione/smaltimento dei rifiuti

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    richiamato come norma in tema di tracciabilità/registrazioni sui rifiuti

  • art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993

    deroghe e riduzioni TARSU non operano automaticamente, ma devono essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione

  • art. 63, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993

    richiamato quale base del principio per cui le agevolazioni tributarie richiedono apposita denuncia del contribuente

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti necessari a sostegno dei motivi di ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato incidentalmente con riferimento alla relazione del consigliere nel precedente giudizio di cassazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    variante grafica dello stesso richiamo processuale alla relazione del consigliere

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato l’art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle difese, delle argomentazioni o delle prove effettuata dal giudice di merito.
  • Quando si censura in cassazione l’interpretazione di un regolamento comunale o di un atto amministrativo, occorre indicare specificamente quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati; non basta prospettare una lettura alternativa del testo.
  • L’interpretazione degli atti amministrativi e dei regolamenti comunali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione nei ristretti confini consentiti.
  • Le deroghe e riduzioni in materia di TARSU non operano automaticamente per il solo fatto della sussistenza della situazione agevolativa, ma devono essere tempestivamente dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione, salvo diversa previsione espressa.
  • In caso di omessa pronuncia su una specifica questione ritualmente devoluta al giudice, ricorre un vizio processuale che impone la cassazione con rinvio sul punto non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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