Sentenza n. 8147/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 febbraio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 24 febbraio 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto il decorso dei termini per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito per resistere; il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza, decorso del termine applicabile e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, sul riconoscimento, provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando un’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi. Poiché non risultavano richieste di integrazione né alcuna decisione ministeriale, è stato accertato il silenzio illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni e senza compenso. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza l’adozione di un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento, in presenza di una formale istanza.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento espresso sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo individuato dal giudice è al massimo di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso, con possibile nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento e la mancata adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento, salvo che l’amministrazione dimostri l’assenza dell’obbligo di provvedere o la tempestiva conclusione del procedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo individuato dalla decisione non può eccedere quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a provvedere in caso di persistente inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre ai principi enunciati dalla giurisprudenza pertinente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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