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Interpello

Risposta n. 250 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione ritiene di poter essere assimilata a un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica; di conseguenza, le erogazioni liberali in suo favore dovrebbero dare diritto al credito d’imposta Art-bonus.

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali a favore di una fondazione privata che gestisce un museo

Il quesito

La Fondazione Alfa chiede se, in quanto ente di diritto privato che gestisce il Museo Gamma in uno spazio comunale, possa essere considerata un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica e quindi consentire ai donatori di beneficiare dell’Art-bonus sulle erogazioni liberali destinate al Museo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia nega l’accesso all’Art-bonus perché la Fondazione non presenta il requisito dell’appartenenza pubblica: il MIBAC ha escluso che sia stata costituita su iniziativa pubblica, che sia sottoposta a controllo analogo o che gestisca una collezione pubblica. Pertanto le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fondazione non sono agevolabili.

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali a favore di una fondazione privata

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art-bonus alle erogazioni liberali effettuate a sostegno di un museo gestito da una fondazione di diritto privato. La questione ruota attorno al requisito dell’"appartenenza pubblica" degli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Fattispecie e contesto

La Fondazione Alfa è un ente privato che opera per la promozione della cultura e dell’arte, con particolare attenzione a iniziative culturali ed educative per l’infanzia. A seguito di una gara del Comune X, ha ottenuto in concessione lo spazio Beta, di proprietà comunale, dove organizza attività culturali dedicate ai bambini e ai ragazzi, tra cui mostre tematiche temporanee, laboratori multimediali, laboratori formativi ed educativi e attività estive.

Nel rispetto della concessione, la Fondazione ha inaugurato il 23 gennaio 2014, presso lo spazio Beta, il Museo Gamma. La stessa Fondazione precisa inoltre di aver già ricevuto in passato erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

Quesito del contribuente

La Fondazione chiede se, insieme al Museo Gamma da essa posseduto e gestito, possa essere ricompresa tra gli "istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica" ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così da consentire ai privati che effettuano donazioni a sostegno del Museo di fruire del beneficio fiscale Art-bonus previsto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Soluzione interpretativa proposta dalla Fondazione

Secondo la Fondazione, la propria struttura e l’attività svolta consentirebbero di assimilarla a un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica. Da ciò deriverebbe, a suo avviso, la spettanza del credito d’imposta Art-bonus sulle erogazioni liberali effettuate in favore del Museo.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che riconosce un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità culturali e dello spettacolo.

In particolare, il beneficio spetta per:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, e dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, senza scopo di lucro;
  • interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, anche quando le erogazioni siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni.

La risposta richiama anche la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, che hanno chiarito il significato del requisito dell’"appartenenza pubblica". Tale requisito non dipende soltanto dalla formale appartenenza dello strumento allo Stato, alle Regioni o agli altri enti territoriali, ma può ricorrere anche in presenza di elementi sostanziali, quali:

  • costituzione per iniziativa di soggetti pubblici con maggioranza pubblica dei soci o partecipanti;
  • finanziamento esclusivo con risorse pubbliche;
  • gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso al soggetto;
  • assoggettamento a regole tipiche della pubblica amministrazione, come trasparenza o disciplina degli appalti pubblici;
  • sottoposizione a controllo analogo da parte di una pubblica amministrazione.

L’Agenzia sottolinea che, in presenza di una o più di tali caratteristiche, gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio in forma di fondazione, possono essere considerati sostanzialmente pubblicistici, purché resti ferma la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per valutare la fattispecie concreta, l’Agenzia ha acquisito il parere del competente Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC). Quest’ultimo ha escluso che la Fondazione Alfa presenti caratteristiche idonee a soddisfare il requisito dell’appartenenza pubblica previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, evidenziando che:

  • la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non è stata costituita per iniziativa di uno o più soggetti pubblici;
  • non è sottoposta a controllo analogo da parte di un soggetto pubblico;
  • non ha in gestione una collezione pubblica.

Sulla base di tale riscontro, l’Agenzia conclude che manca il requisito dell’appartenenza pubblica. Di conseguenza, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fondazione non possono beneficiare dell’Art-bonus.

Conclusioni operative

L’esito dell’interpello è negativo per la Fondazione istante: il solo fatto che il museo operi in uno spazio comunale o che sia gestito nell’ambito di una concessione non è sufficiente a integrare il requisito richiesto dalla normativa. Ai fini dell’Art-bonus, rileva l’effettiva natura pubblica dell’istituto o del luogo della cultura, o comunque la presenza di elementi sostanziali che ne dimostrino l’appartenenza pubblica, elementi che nel caso esaminato il MIBAC e l’Agenzia hanno escluso.

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