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Ordinanza

Ordinanza n. 540/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di decadenza dal finanziamento adottato dal M.I.M. - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza U.0194711.10-11-2025

Giustizia amministrativa202506757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza da un finanziamento PNRR per l'inidoneità del sito originariamente indicato e la mancata compatibilità urbanistica, con interruzione dei lavori e richiesta di restituzione delle somme erogate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune beneficiario)

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento di decadenza dal finanziamento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In precedenza, la Sezione aveva già accolto l'istanza cautelare rilevando la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché l'amministrazione non aveva instaurato il contraddittorio procedimentale prima della decadenza. Il Comune avrebbe potuto rappresentare che le criticità relative al sito originario erano già note all'amministrazione, erano state superate mediante l'individuazione di un sito alternativo concordato con la Soprintendenza e mediante una variante urbanistica. Sono state inoltre dedotte la carenza di istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del risultato, poiché la decadenza avrebbe valorizzato una circostanza che non aveva impedito la realizzazione della finalità del finanziamento e avrebbe compromesso il rispetto dei termini stringenti del PNRR. Il Comune aveva presentato istanze di modifica del sito e di approvazione della variante progettuale, senza ricevere tempestivo riscontro; l'amministrazione aveva trasmesso soltanto una comunicazione interlocutoria di richiesta documentale oltre un anno dopo una delle istanze. L'amministrazione è rimasta inerte anche rispetto agli incombenti istruttori disposti dalla precedente ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha confermato l'accoglimento della domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza. Nella valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l'atto apparisse illegittimo non solo per la già rilevata violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ma anche per carenza di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del risultato. In particolare, la sopravvenienza del parere negativo della Soprintendenza rendeva inidoneo il sito originario e giustificava l'attivazione del Comune per reperire un sito alternativo; la nuova localizzazione risultava approvata dalla Soprintendenza e comunicata all'amministrazione. È stata ritenuta ininfluente la mancata richiesta di variante in occasione della prima delocalizzazione, poiché il successivo parere negativo aveva imposto una nuova soluzione. Il giudice ha considerato grave il pregiudizio derivante dall'interruzione immediata dei lavori e dalla restituzione delle somme già erogate, anche in relazione ai termini stringenti dei finanziamenti PNRR. Ha reiterato gli incombenti istruttori, assegnando all'amministrazione un termine ultimativo di quindici giorni per depositare una relazione sugli esiti dell'interlocuzione procedimentale e sulle determinazioni assunte, avvertendo che un'ulteriore inerzia potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Ha inoltre onerato entrambe le parti di produrre il provvedimento impugnato in formato integrale, mancando la seconda pagina. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 14 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La decadenza dal finanziamento, fondata su circostanze suscettibili di essere chiarite o superate dal beneficiario, deve essere preceduta dall'instaurazione del contraddittorio procedimentale, così da consentire la presentazione di osservazioni e la valutazione delle sopravvenienze.

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base processuale per l'esame e l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 64 c.p.a.

    il comportamento ulteriormente inerte dell'amministrazione potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

    L'ulteriore inerzia dell'amministrazione rispetto agli incombenti istruttori può essere valutata nell'ambito dell'apprezzamento giudiziale dei fatti e dell'istruttoria processuale.

Massime di principio

  • Prima di adottare la decadenza da un finanziamento pubblico, l'amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale quando il beneficiario possa fornire elementi idonei a chiarire le criticità contestate o a dimostrare che esse sono state superate.
  • La decadenza da un finanziamento non appare proporzionata quando la circostanza valorizzata dall'amministrazione non abbia pregiudicato la realizzazione della finalità finanziata e il beneficiario abbia tempestivamente individuato una soluzione alternativa idonea, anche con il coinvolgimento delle autorità competenti.
  • Nella verifica cautelare della legittimità di una decadenza da finanziamento, assumono rilievo la completezza dell'istruttoria, la considerazione delle istanze e delle sopravvenienze rappresentate dal beneficiario e l'incidenza concreta della misura sul conseguimento dell'interesse pubblico.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto a istanze del beneficiario e a precedenti ordini istruttori del giudice può giustificare la reiterazione degli incombenti con termine ultimativo e può essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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