Sentenza n. 8871/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della nota della A.S.L. RM4 prot. n.56504 del 12-9-2025 comunicatale a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “…concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Psicologo, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. Notifica esclusione”, con la quale è stata illegittimamente “…esclusa dal concorso pubblico in oggetto indicato, per i motivi di seguito specificati: - carenza rapporto di lavoro con contratto libero professionale presso la ASL Roma 4 successivamente alla data del 28/08/2015; - carenza tre anni di anzianità di contratto flessibile nel SSN al 31/12/2024”; - di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per quattro posti di dirigente psicologo, motivata dalla carenza del rapporto di lavoro libero-professionale presso l’azienda successivamente al 28 agosto 2015 e dalla carenza di tre anni di anzianità di contratto flessibile nel Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 l’ha esclusa dal concorso riservato al personale precario in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, contestando la carenza dei requisiti di partecipazione indicati dall’amministrazione. In particolare, l’esclusione era stata fondata sull’assenza di un rapporto di lavoro con contratto libero-professionale presso la ASL successivamente al 28 agosto 2015 e sull’assenza di tre anni di anzianità maturati con contratto flessibile nel Servizio sanitario nazionale entro il 31 dicembre 2024. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare e la riammissione con riserva alle prove, la ricorrente ha comunicato di essere risultata vincitrice di una diversa procedura selettiva e ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che la ricorrente, nelle more, era risultata vincitrice di una diversa procedura selettiva e non aveva quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio sull’esclusione dal concorso oggetto di causa. Il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità dell’esclusione né i requisiti di partecipazione. Quanto alle spese, ha ritenuto peculiare e nuova la questione e le ha compensate tra le parti, disponendo tuttavia la refusione del contributo unificato in favore della ricorrente, se versato.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017
La disposizione è richiamata quale fonte dei requisiti per la partecipazione al concorso riservato al personale precario; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione concreta.
art. 100 c.p.c.
Il principio dell’interesse ad agire, richiamato attraverso la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, giustifica l’improcedibilità quando viene meno l’utilità concreta della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, intervenga una circostanza che elimini l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta dal ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame del merito dell’impugnazione, anche quando il ricorrente abbia ottenuto in sede cautelare la riammissione con riserva alla procedura.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate per la peculiarità e novità della questione, restando possibile disporre la refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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