Sentenza n. 1382/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, avverso e per l'annullamento a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha denegato l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; b) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\11\2025, avverso e per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta, riscontrando l’istanza di accesso ai documenti amministrativi del -OMISSIS-, ha consentito l’accesso parziale della documentazione richiesta; b) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha denegato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; c) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successivo parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di iscrizione nella white list, inclusi verbali del Gruppo Interforze, atti istruttori e rapporti informativi di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società, dopo avere ricevuto il diniego della Prefettura alla propria domanda di iscrizione nella white list per il ritenuto pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata, impugnato in separato giudizio, chiedeva l'accesso alla documentazione posta a fondamento del provvedimento interdittivo, per potersi difendere. L'istanza riguardava i verbali del Gruppo Interforze Antimafia, gli atti istruttori e presupposti e i rapporti informativi delle autorità di polizia. La Prefettura negava integralmente l'accesso richiamando l'art. 24 l. 241/1990 e la disciplina ministeriale sui documenti sottratti all'accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sostenendo che si trattasse di accertamenti info-investigativi contenenti dati sensibili. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990, dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, dell'art. 97 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del d.m. 16 marzo 2022, censurando il difetto di motivazione e di istruttoria. Nel corso del giudizio l'Amministrazione consentiva l'accesso ai soli verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia, che venivano impugnati con motivi aggiunti in quanto l'accesso restava parziale. La Prefettura sosteneva che i documenti ulteriori avessero carattere meramente organizzativo e interno e chiedeva il rigetto dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai verbali del Gruppo Interforze Antimafia consegnati durante il giudizio. Ha invece accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti relativamente agli ulteriori documenti non ostesi, riconoscendo l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e qualificando la richiesta come accesso difensivo, strumentale alla tutela della società nel giudizio contro il diniego di iscrizione nella white list. Il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sul mero richiamo alla disciplina ministeriale sull'inaccessibilità dei documenti relativi alla prevenzione della criminalità, poiché l'Amministrazione deve indicare il concreto pregiudizio che l'ostensione arrecherebbe agli interessi di ordine e sicurezza pubblica. Le categorie ministeriali di esclusione devono essere interpretate in coerenza con l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 e non possono determinare una sottrazione generalizzata all'accesso. Il TAR ha quindi annullato in parte qua i dinieghi e ordinato l'ostensione dei documenti non consegnati, consentendo soltanto l'apposizione di circoscritti omissis, adeguatamente motivati, ove indispensabili per tutelare esigenze di segretezza relative ad attività di indagine in corso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; sono interessati i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
La legittimazione all'accesso documentale richiede una situazione giuridica qualificata e un collegamento concreto e attuale con i documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo prevale sulle cause generali di esclusione quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela della situazione giuridica dell'istante, fermo il bilanciamento con esigenze di segretezza concretamente motivate.
art. 24 l. 241/1990
Le esclusioni dall'accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica devono essere applicate nei limiti previsti dalla legge e non possono giustificare un diniego generalizzato e non circostanziato.
art. 3 d.m. 16 marzo 2022
La disposizione ministeriale sulle categorie di documenti inaccessibili in materia di prevenzione della criminalità deve essere interpretata restrittivamente e in conformità all'art. 24, comma 7, l. 241/1990; l'Amministrazione deve specificare il concreto pregiudizio derivante dall'accesso e può ricorrere a omissis mirati.
art. 1, comma 52, l. 190/2012
La disposizione costituisce il riferimento normativo per le liste provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
d.P.C.M. 18 aprile 2013
Disciplina la procedura e i presupposti delle white list prefettizie richiamate nella controversia.
Massime di principio
- La richiesta di accesso documentale è qualificabile come accesso difensivo quando il richiedente dimostra che i documenti sono necessari per curare o difendere una propria situazione giuridica, anche nell'ambito di un giudizio pendente contro il provvedimento amministrativo fondato su tali documenti.
- Le disposizioni regolamentari o ministeriali che sottraggono determinate categorie di documenti all'accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica non possono essere applicate in modo letterale e generalizzato, ma devono essere interpretate nei limiti stabiliti dalla disciplina primaria sull'accesso e, in particolare, dell'obbligo di garantire l'accesso difensivo.
- Il diniego di accesso per ragioni di sicurezza pubblica è illegittimo se si limita a richiamare astrattamente la categoria regolamentare di inaccessibilità senza indicare il concreto pregiudizio che l'ostensione arrecherebbe agli interessi protetti.
- Quando l'accesso difensivo è necessario, la tutela della segretezza delle informazioni sensibili deve essere perseguita, ove possibile, mediante l'ostensione parziale dei documenti e l'apposizione di omissis circoscritti alle sole parti la cui divulgazione sia concretamente pregiudizievole.
- La sopravvenuta ostensione di una parte dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte, mentre il giudizio prosegue sugli atti rimasti non ostesi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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