Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 179/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, pervenutogli in data 18.12.2024- Prot.-OMISSIS- del 17.12.2024 - del Responsabile del Servizio Area tecnica e del Responsabile del Servizio Patrimonio , di esclusione dalla graduatoria definitiva aventi diritto all’assegnazione di alloggi Erp ; - della nota prot. G. -OMISSIS- – U del 5.8.2024, pervenuta il 2.09.2024, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento di esclusione; - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque connesso;

Giustizia amministrativa202600531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP, nonché atto di avvio del procedimento di esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e agli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti, né una specifica allegazione o circostanziazione del pregiudizio cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Dopo il sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente anzitutto il periculum in mora, poiché non era stato addotto o adeguatamente circostanziato alcun pregiudizio grave e irreparabile nel caso concreto. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento e non formula una valutazione conclusiva sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto del periculum in mora, non essendo stato allegato o circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il richiedente non allega e non circostanzia, con riferimento alla situazione concreta, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a integrare il periculum in mora.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato né sulla domanda di annullamento.
  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo procede a un sommario esame della controversia, limitato alla verifica dei presupposti per la misura urgente richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.