Ordinanza n. 179/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, pervenutogli in data 18.12.2024- Prot.-OMISSIS- del 17.12.2024 - del Responsabile del Servizio Area tecnica e del Responsabile del Servizio Patrimonio , di esclusione dalla graduatoria definitiva aventi diritto all’assegnazione di alloggi Erp ; - della nota prot. G. -OMISSIS- – U del 5.8.2024, pervenuta il 2.09.2024, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento di esclusione; - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP, nonché atto di avvio del procedimento di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e agli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti, né una specifica allegazione o circostanziazione del pregiudizio cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Dopo il sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente anzitutto il periculum in mora, poiché non era stato addotto o adeguatamente circostanziato alcun pregiudizio grave e irreparabile nel caso concreto. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento e non formula una valutazione conclusiva sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto del periculum in mora, non essendo stato allegato o circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il richiedente non allega e non circostanzia, con riferimento alla situazione concreta, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a integrare il periculum in mora.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato né sulla domanda di annullamento.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo procede a un sommario esame della controversia, limitato alla verifica dei presupposti per la misura urgente richiesta.
Come è indicizzato
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