Ordinanza n. 177/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di tre anni, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, di transito nelle aree limitrofe e di accesso ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto dei partecipanti alle manifestazioni del Cagliari Calcio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il DASPO gli vieta, per tre anni, l'accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale interessati da manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, nonché il transito nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti, nelle dodici ore precedenti e successive agli incontri, e l'accesso ai luoghi connessi alla sosta, al transito e al trasporto degli spettatori e dei partecipanti alle partite del Cagliari Calcio. È stata inoltre contestata, quale atto presupposto, una nota DIGOS del 2 dicembre 2025, non conosciuta dal ricorrente ma richiamata nel provvedimento. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato, in particolare, la riconducibilità del ricorrente alle categorie previste dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 401/1989, la congruità della motivazione sulla sua pericolosità, nonché l'eventuale carenza istruttoria o manifesta illogicità della valutazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un esame sommario, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il provvedimento appare adottato nei confronti di un soggetto pacificamente riconducibile alle categorie contemplate dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 401/1989. Il DASPO è stato ritenuto assistito da congrua motivazione circa la pericolosità del destinatario, desunta dai fatti contestati e specificamente richiamati nell'atto. Non sono emersi, allo stato, profili di carenza istruttoria o di manifesta illogicità della valutazione amministrativa. Quanto al periculum in mora, la comparazione degli interessi ha evidenziato la prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica perseguite dal provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c) e d), l. 401/1989
La riconducibilità del destinatario alle categorie previste dalla disposizione costituisce, in questa fase, presupposto sufficiente a escludere il fumus di illegittimità del DASPO, ove il provvedimento motivi congruamente sulla pericolosità del soggetto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attraverso la comparazione degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- In sede cautelare, il DASPO non presenta un fumus di illegittimità quando il destinatario è riconducibile alle categorie previste dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 401/1989 e il provvedimento espone congruamente i fatti dai quali desume la pericolosità del soggetto.
- Il sindacato cautelare sulla valutazione amministrativa della pericolosità connessa all'adozione del DASPO esclude la sospensione del provvedimento in assenza di carenza istruttoria o di manifesta illogicità.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un DASPO, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica possono prevalere sugli interessi individuali del destinatario, ove non emerga una manifesta illegittimità del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →